L'esercizio della libera professione tecnica: obblighi e responsabilità
La libera professione tecnica – per ingegneri, architetti, geometri e periti – comporta obblighi precisi, responsabilità civili e penali, e l'obbligo di assicurazione. Scopri in questa guida aggiornata al 2025 quali sono i doveri del professionista tecnico, come tutelarsi con la polizza RC Professionale e come gestire il rischio di responsabilità solidale.
L'esercizio della libera professione tecnica: obblighi, responsabilità e assicurazioni
L'esercizio della libera professione tecnica in Italia – per ingegneri, architetti, geometri, periti industriali e per ogni altro tecnico abilitato – è regolamentato da un complesso sistema di norme poste a tutela dell'interesse pubblico. Queste norme riservano l'attività solo a coloro che abbiano seguito un percorso di studi idoneo, abbiano superato l'Esame di Stato e risultino iscritti all'Albo professionale.
La libera professione tecnica, quindi, si configura come una professione intellettuale regolamentata, soggetta alla vigilanza degli Ordini e Collegi professionali, che garantiscono la competenza e la qualità delle prestazioni offerte ai cittadini e alla collettività.
Peculiarità della prestazione tecnica
La prestazione del libero professionista tecnico si distingue da altri tipi di servizi perché richiede:
- la soluzione di problemi specifici,
- l'applicazione di conoscenze teoriche e pratiche,
- l'apporto personale di competenza, creatività e inventiva.
Il professionista gode di libertà nella scelta delle soluzioni tecniche, ma questa libertà implica responsabilità civile, penale e disciplinare.
Obbligazione di mezzi e diligenza professionale
L'obbligazione principale del tecnico è un'obbligazione di mezzi, non di risultato, come ribadito dalla giurisprudenza recente. Questo significa che il professionista è tenuto a:
- mettere in atto ogni comportamento diligente,
- operare secondo le conoscenze tecniche aggiornate,
- rispettare le regole di arte e scienza proprie della professione.
Ai sensi dell'articolo 1176, comma 2, del Codice Civile, la diligenza richiesta è quella specifica del buon professionista, superiore a quella del buon padre di famiglia.
Negli ultimi anni, però, soprattutto in ambito progettuale e nella direzione lavori, si è assistito a una crescente tendenza a valutare anche i risultati ottenuti, in particolare quando siano stati fissati obiettivi contrattuali precisi.
La responsabilità del tecnico: civile, penale e disciplinare
Responsabilità civile
Il professionista risponde civilmente nei confronti del cliente e di terzi quando:
- commette un errore per imprudenza, negligenza o imperizia,
- viola norme di legge o regolamenti tecnici,
- non adempie correttamente alle obbligazioni contrattuali.
La responsabilità può sorgere:
- Contrattualmente, se esiste un contratto tra tecnico e committente (art. 1218 c.c.);
- Extracontrattualmente, in caso di danno a terzi (art. 2043 c.c.).
Importante: ai sensi dell'articolo 2236 del Codice Civile, se l’incarico comporta problemi di speciale difficoltà tecnica, la responsabilità si riduce e sorge solo in caso di dolo o colpa grave.
Responsabilità solidale
Quando più soggetti sono responsabili del medesimo danno, scatta la responsabilità solidale (art. 2055 c.c.): il professionista può essere chiamato a risarcire l’intero danno anche per la quota di altri soggetti insolventi (ad esempio, imprese fallite).
Responsabilità penale
La responsabilità penale del tecnico si configura nei casi di reato, come ad esempio:
- disastro colposo,
- lesioni o omicidio colposo per violazioni delle norme sulla sicurezza,
- falsità ideologica o materiale in atto pubblico.
La responsabilità penale è personale: non può essere trasferita né assicurata. È tuttavia possibile stipulare una polizza di Tutela Legale per coprire le spese di difesa.
Responsabilità disciplinare
Gli Ordini e Collegi professionali hanno poteri disciplinari. Il professionista che viola norme deontologiche può subire:
- censura,
- sospensione,
- radiazione dall’albo.
L'obbligo di assicurazione professionale
Dal 13 agosto 2013, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 137/2012, ogni professionista iscritto a un Albo è obbligato a stipulare una polizza RC Professionale, che:
- copre i danni provocati a terzi nello svolgimento dell'attività professionale,
- tutela il patrimonio personale del professionista.
Attenzione: le polizze RC professionale:
- coprono solo la responsabilità civile (non penale),
- non coprono in automatico la colpa grave salvo espressa pattuizione,
- coprono solo la quota di responsabilità personale del professionista, non quella solidale con altri.
La mancata stipula o l'omessa comunicazione al cliente della polizza può comportare sanzioni disciplinari.
Conclusioni
L'esercizio della libera professione tecnica richiede competenza, diligenza, responsabilità e protezione assicurativaadeguata. La complessità normativa e giurisprudenziale degli ultimi anni impone al tecnico non solo di aggiornarsi costantemente, ma anche di dotarsi di strumenti efficaci per la gestione del rischio professionale.
Nei prossimi approfondimenti, analizzeremo in dettaglio:
- i contenuti fondamentali di una polizza RC professionale,
- le clausole da valutare con attenzione,
- i limiti e le esclusioni più comuni.
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