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La Regola Tecnica Orizzontale del Codice: tra luci e ombre

Analisi critica del Codice Prevenzione Incendi per la parte relativa alla RTO

Dopo l'iniziale descrizione dell'iter che ha portato alla pubblicazone del DM 3/8/2015, e alle successive novità del 2019, l'articolo si focalizza ad esamnare gli aspetti positivi e le ancora presenti criticità dell'attuale normativa relativamente alla parte della RTO del Codice Prevenzione Incendi.

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Il percorso del “Codice” è cominciato in sordina ancora diversi anni fa, con molte bozze via via perfezionate e variate. Anche se, per dirla tutta, esso nasce da una serie di ragionamenti portati avanti intorno agli anni 1997-98 (ossia, in tempi non sospetti) dall’allora comandante dei Vigili del fuoco di Venezia ing. Alfio Pini, diventato in seguito a numerosi valzer di incarichi Comandante del Corpo, e dal prof. Stefano Grimaz dell’Università di Udine (vedi: “La valutazione del rischio incendio e della sicurezza equivalente. Il metodo delle griglie degli scenari di utilizzazione GRISU”). Al progetto aveva collaborato, immodestamente, anche la Commissione sicurezza e prevenzione incendi dell’Ordine degli ingegneri di Venezia.

Come noto il “Codice” è sfociato poi nel DM 03/08/2015 rimanendo in una sorta di limbo, il “doppio binario”, in quanto lasciava la possibilità di applicazione in alternativa a quanto fino a quel momento era lo stato dell’arte della prevenzione incendi.

Il punto normativo sul 2015

A fronte di 80 attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco (87 fino al 2011, secondo il DM 16/02/1982) alcune erano (e sono ancora) regolamentate da specifiche regole tecniche prescrittive (alberghi, scuole etc.) mentre il rimanente era regolato in generale dai criteri di prevenzione incendi di cui all’art. 15.3 del DLGS 139/2006. Quest’ultimo a dire il vero molto generico si estrinsecava secondo il DM 07/08/2012 nell’individuazione dei pericoli di incendio, nella valutazione dei rischi connessi e nella descrizione delle misure di prevenzione e protezione antincendio da attuare per ridurre i rischi individuati.

Ritornando alle regole tecniche prescrittive queste rappresentano un sistema “semplice” in cui per la specifica attività c’è quasi tutto (prendendo a prestito quanto detto da Buchanan (1) in “Fifteen Years of Performance-Based Design in New Zealand” e riportato tradotto in italiano in un convegno da un collega: “Fai questo, fai quello, non fare domande.”).

Il DM 03/08/2015 è nato come una sorta di manuale ad “anelli” dove con l’evoluzione tecnico/normativa alcune parti potevano essere cambiate togliendo e sostituendo pagine, aggiungendone anche. La differenza fondamentale fra le regole tecniche prescrittive, diciamo regole tecniche verticali (RTV) di vecchio approccio, e il “Codice” è che questo è costituito da una parte “omnibus” detta regola tecnica orizzontale (RTO) e da parti collaterali dette regole tecniche verticali (RTV nuovo approccio) che si applicano a specifiche attività col sistema in parte integrativo e in parte sostitutivo alla RTO. Per completezza esiste anche un capitolo Metodi che specifica criteri da utilizzare per l’Ingegneria della sicurezza antincendio.

Le notivà del 2019 in materia di prevenzione incendi

Lo scenario 2019 ha portato, poi, due principali novità:

 > Con il DM 12/04/2019 entrato in vigore il 21/10/2019 il “doppio binario” è stato drasticamente ridotto rimanendo possibile solo per i casi in cui ci fossero delle consolidate RTV di vecchio approccio ovvero possibili eccezioni per le attività esistenti (rimando per maggiore specifica all’articolo);

 > Con DM 18/10/2019 il Codice ha subito molte modifiche, tanto che è stato necessario acquistare un nuovo quaderno ad “anelli” e buttare (quasi) l’altro.

Focalizzando il “quasi”, considero lo spiazzamento tra chi aveva studiato il vecchio testo e chi oggi si trova con un altro. Esistono delle versioni in giro in cui sono contrassegnate le variazioni e così può essere fatta un’analisi fra il vecchio e il nuovo, a cominciare dalla parte importante che riguarda il capitolo G1 “Termini, definizioni e simboli grafici”. Vedere le differenze non è lo scopo di questo articolo, ma consiglio di farlo personalmente con pazienza e magari affrontando dei progetti, perché in genere i corsi che si possono frequentare si focalizzano solitamente sul testo attuale.

Per non parlare poi che fino all’ultimo DM 14/02/2020 (GU 03/03/2020) le RTV della sezione V, diverse dalla V1,V2 e V3, del codice (uffici, alberghi, autorimesse, scuole, attività commerciali) erano disallineate con la nuova RTO.

In quanti utilizzano il "Codice"? 

Nel 2019 il Consiglio Nazionale Ingegneri ha divulgato un’indagine che è stata fatta sia sul Codice che su altri aspetti quale lo stato di aggiornamento professionale obbligatorio del professionista Ingegnere antincendio.

Per quello che può valere uno studio statistico esplorativo a cui hanno risposto quasi 5000 ingegneri ne esce un quadro interessante di cui prenderò alcune cose, ma esorto il lettore, se non conosce l’indagine, ad andare a leggerla.

Per quanto ci interessa (sono state arrotondate le percentuali) il 23% ha progettato facilmente con il Codice, il 18% ha trovato difficoltà, il 5 % ha provato e rinunciato ed infine il 53% ha preferito progettare seguendo i criteri generali di prevenzione incendi.

Per di più lo 81% ha anche detto che a fronte del maggior impegno nel progettare con il Codice non gli è stato o non gli sarebbe stato riconosciuto un compenso maggiore che non con il sistema tradizionale. Vale la pena indicare che il CNI in ottobre dell’anno scorso nelle linee guida per le prestazioni di ingegneria antincendio ha indicato una maggiorazione d’impegno (50%) per la progettazione con il Codice. Anche qui, se non note, le linee guida si trovano scaricando la circolare e gli allegati dal sito del CNI.

A valle del 21/10/2019, con l’eliminazione del “doppio binario”, il sistema principale per progettare è diventato il Codice e pertanto anche i professionisti che non si sono “avventurati” devono o dovranno adeguarsi.

Le luci e le ombre del Codice: analisi della parte relativa alla RTO

Accendiamo pertanto i proiettori sul Codice andando a vedere alcune parti in luce e alcune parti in ombra. Ma siccome il discorso sarebbe troppo ampio mi limito alla parte principale ovvero la regola tecnica orizzontale (RTO o, se volete, come la chiamo io l’omnibus considerando che va a toccare anche le attività senza normazione).

Permettetemi un paragone: se illumino una scatola vedo come è fatta, ma dentro vedo solo quello che è possibile intravedere da buchi, finestrelle o parti traslucide.
Analogamente la parte in luce del Codice mi si presenta come un oggetto nuovo? Guardando ad “orecchio” sì, ma in realtà riprendendo quello che è stato detto per i criteri generali antincendio, trattasi sempre d’individuazione dei pericoli di incendio, valutazione dei rischi connessi e nella descrizione delle misure di prevenzione e protezione antincendio da attuare per ridurre i rischi.

E allora cosa cambia? Prima il sistema era pressoché libero, con il codice invece è guidato. Nel bene e nel male, nel senso che siccome nella progettazione si è soggetti ad un parere di conformità è chiaro che anche chi deve rilasciarlo è più libero di darlo o meno con un sistema non guidato.

Il processo inizia con la valutazione del rischio guidata per poi proseguire con la verifica delle 10 Strategie antincendio da porre in atto come conseguenza.
Per tutte le strategie esistono soluzioni Conformi o per quasi tutte soluzioni Alternative che devono essere indicate dal progettista sulla base di norme o documenti tecnici, prodotti o tecnologie innovative, ingegneria della sicurezza antincendio o prove sperimentali. Se si riesce per tutte e 10 le strategie bene, altrimenti si deve tentare la solita strada della deroga.

Sembrerebbe un giochetto facile, ma non lo è, perché per le soluzioni bisogna districarsi fra un turbinio di tabelle e non tutte di facile applicazione. Per non dire poi che esistendo molte interconnessioni bisogna reiterare procedimenti che, a volte, sono di per se stessi iterativi.

Non è neanche facile la valutazione del rischio iniziale, perché con l’ultima edizione sono state apportate diverse variazioni che sembrerebbero tipografiche, in realtà non lo sono.

Vale la pena, anche con riferimento a quanto sopra, soffermarsi su una definizione (apriamo una finestra): “ambito”, porzione delimitata dell’attività avente la caratteristica o la qualità descritta nella specifica misura. Nota: L’ambito può riferirsi all’intera attività o a parte di essa. Ad esempio: piano, compartimento, opera da costruzione, area a rischio specifico, area all’aperto, area sotto tettoia, …

Questa definizione era impiegata anche nella precedente edizione del Codice, ma nel nuovo è notevolmente esplosa. Purtroppo il vocabolo è anche ambiguo perché spesso indica una parte di una normativa o Legge. Non a caso in letteratura tecnica i termini simili sono Luogo e Zona (con riferimento alla normativa Atex. Se qualcuno vuole approfondire la contraddizione basta leggere la V2 del Codice). Si parla di luogo a maggior rischio in caso d’incendio e mai di ambito a maggior rischio in caso d’incendio. Coincidono o sono diversi ??

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Si ringrazia la Commissione Prevenzione Incendi dell’Ordine degli Ingegneri di Venezia per la gentile collaborazione.

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