La responsabilità dell'amministratore di condominio per colpa nella scelta dell'impresa
La riqualificazione energetica degli edifici in regime di condominio richiede una gestione scrupolosa degli interventi che si rendano necessari a tal fine. Infatti, nell'ipotesi in cui i lavori condominiali cagionino danni a terzi, la responsabilità che ne consegue può coinvolgere una pluralità di soggetti, che a vario titolo hanno avuto un ruolo nella vicenda pregiudizievole (l'impresa, l'amministratore, l'assemblea dei condomini). Qui ci si concentrerà sulla figura dell'amministratore, esaminando la natura della sua responsabilità per avere male operato la scelta dell'impresa ed i presupposti sulla base dei quali può essere affermata una sua responsabilità sotto il profilo civile e penale.
La natura della responsabilità dell'amministratore è tipicamente colposa, ossia egli risponde qualora l'evento lesivo si sia prodotto a causa della sua negligenza, imprudenza, imperizia (colpa generica) o a causa di inosservanza, da parte sua, di leggi, regolamenti, ordini, discipline (colpa specifica).
Sotto il profilo civile, egli potrà essere ritenuto responsabile del danno cagionato dalla sua condotta colposa; potrà configurarsi una responsabilità di natura contrattuale, qualora si abbia inadempimento delle obbligazioni assunte in virtù del contratto tra amministratore e compagine condominiale (perfezionatosi mediante nomina ed accettazione), o extracontrattuale, qualora vi sia violazione del principio del neminem laedere, ossia venga cagionato ad un terzo un danno ingiusto. Sotto il profilo penale, qualora la condotta colposa dell'amministratore abbia contribuito a cagionare un fatto costituente reato, egli ne potrà essere ritenuto responsabile. L'utilizzo del verbo della possibilità è d'obbligo, in quanto la responsabilità sarà affermata soltanto una volta che tutti gli elementi costitutivi dell'illecito, civile o penale, siano stati accertati.
In particolare in tema di lavori condominiali, una ipotesi di responsabilità dell'amministratore è la cosiddetta culpa in eligendo, ossia la colpa nella scelta dell'impresa chiamata a svolgere l'intervento. Al fine di stabilire se sussista o meno responsabilità per avere male operato la scelta dell'impresa, occorre preliminarmente accertare chi in concreto abbia operato la scelta. Ciò è imposto dalla peculiarità del condominio, ove le dinamiche pratiche del rapporto tra l'assemblea dei condomini e l'amministratore fanno sì che, a seconda dei casi, la paternità della decisione possa attribuirsi ora alla prima ora al secondo ora ad entrambi. Si tratta, insomma, di accertare caso per caso l'ambito di autonomia di azione ed i poteri decisionali concretamente attribuiti all'amministratore (Cass. Pen., Sez. III, 15 ottobre 2013, n. 42347). Tale accertamento è decisivo ai fini della possibilità di ricondurre in capo a lui gli adempimenti in tema di sicurezza sul lavoro, in base a quanto sancito dal D.Lgs. 81/2008, tra i quali rientra la verifica dell'idoneità tecnico professionale del soggetto incaricato del lavoro.
Sulla base del rapporto tra assemblea ed amministratore, possono darsi i seguenti casi: (1) l'amministratore, in autonomia ed in assenza di una delibera dell'assemblea, affida l'incarico ad un'impresa sprovvista dei requisiti necessari; (2) l'assemblea delibera l'affidamento dell'incarico ad un'impresa sprovvista dei requisiti, senza che l'amministratore l'abbia informata circa la necessità di tali requisiti; (3) l'assemblea delibera l'affidamento dell'incarico ad un'impresa sprovvista dei requisiti, nonostante l'informazione dell'amministratore circa la necessità degli stessi.
Nel primo caso, l'amministratore gode di piena autonomia di azione ed esercita liberamente il proprio potere decisionale. La scelta di affidare l'incarico ad impresa inidonea è operata dall'amministratore, dunque su di lui ricade la responsabilità per culpa in eligendo.
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