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La Riforma degli ordinamenti professionali

Schema del decreto, riforma delle professioni

Il settore delle professioni è stato oggetto nella corrente legislatura di numerosi interventi volti a favorire i principi di liberalizzazione e di concorrenza. Con la legge di stabilità 2012 (legge n. 183/2011) è stata prevista la delegificazione degli ordinamenti professionali, affidata al Governo nel rispetto dei principi enucleati dal D.L. n. 138/2011, coordinato con la legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, recante: «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo». Dopo che il cd. decreto "liberalizzazioni" (D.L. n. 1/2012) ha abrogato il sistema delle tariffe professionali regolamentate, la citata delegificazione è stata attuata con il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.

Il regolamento di delegificazione

In attuazione delle previsioni del decreto-legge n. 138 del 2011 il Governo ha emanato il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 ovvero il regolamento di delegificazione in materia di professioni regolamentate volto a dare attuazione ai principi dettati dall'articolo 3, comma 5, dello stesso decreto-legge. Il regolamento riguarda tutte le professioni ordinistiche, fatte salve le specificità di quelle sanitarie.

Il D.P.R., in particolare:

  • contiene misure volte a garantire l'effettivo svolgimento dell'attività formativa durante il tirocinio (quest'ultimo potrà avere una durata massima di 18 mesi) e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione e quindi l'interesse dell'utenza;
  • prevede l'obbligatorietà della formazione continua permanente, la cui violazione costituisce illecito disciplinare;
  • stabilisce l'obbligatorietà dell'assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, della quale deve essere data notizia al cliente;
  • affida la funzione disciplinare a organi diversi da quelli aventi funzioni amministrative; allo scopo è prevista l'incompatibilità della carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale con quella di membro dei consigli di disciplina territoriali e nazionali corrispondenti;
  • autorizza la pubblicità informativa con ogni mezzo e stabilisce che questa possa avere ad oggetto, oltre all'attività professionale esercitata, i titoli e le specializzazioni del professionista, l'organizzazione dello studio ed i compensi praticati;
  • detta disposizioni specifiche per la professione forense e la professione notarile.

Con l'entrata in vigore del regolamento (15 agosto 2012)  - e comunque a decorrere dal 13 agosto 2012 - sono abrogate tutte le norme incompatibili con i principi contenuti nel D.L. 138. Successivamente, il Governo - entro il 31 dicembre 2012 - dovrà raccogliere in un testo unico le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate.

 

Il percorso di riforma

Sull'allora schema di regolamento di delegificazione è stato trasmesso l'11 luglio 2012 alle Camere il parere del Consiglio di Stato, che aveva rilevato criticità su numerosi profili del testo.
Sullo stesso testo, la Commissione Giustizia aveva espresso il 26 luglio 2012 un parere favorevole con condizioni. In particolare, il testo definitivo del regolamento ha accolto le seguenti condizioni:

  • è dettata una definizione più esauriente di “professione regolamentata”  ed è fatto esplicito riferimento all'art. 33 Cost. per l'accesso a determinate professioni solo mediante esame di Stato;
  • viene chiarita l'obbligatorietà del tirocinio solo ove previsto dai rispettivi ordinamenti e la relativa disciplina di dettaglio viene demandata a regolamenti emanati dai Consigli nazionali degli ordini e collegi; inoltre, è eliminata l'incompatibilità di svolgimento del tirocinio con il mantenimento di un rapporto di  pubblico impiego;
  • è affidato ai Consigli nazionali degli ordini e collegi, sentito il Ministro vigilante,  il potere di regolamentare gli obblighi di  formazione continua;
  • è espunta dal regolamento la disposizione sulle incompatibilità con l'esercizio della professione;
  • in materia disciplinare è meglio regolamentato il principio di separazione tra organi disciplinari ed organi amministrativi e sono affidate a regolamenti attuativi dei consigli nazionali di ordini e collegi le modalità per la ripartizione delle funzioni disciplinari ed amministrative tra i consiglieri degli stessi organi di autogoverno nazionale;
  • in relazione all'assicurazione obbligatoria, è data ai soli consigli nazionali degli ordini e collegi ed agli enti previdenziali dei professionisti (non anche ad associazioni professionali) la possibilità di negoziare polizze collettive; per consentire la negoziazione degli accordi, il regolamento differisce di 12 mesi gli obblighi assicurativi.

Lo schema del Decreto è scaricabile da www.ingenio-web.it
Per approfondimenti http://www.camera.it/465?area=16&tema=127&La+riforma+delle+professioni