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La verifica di progetto come strumento di semplificazione e di contenimento delle tempistiche

Intesa come un investimento strategico per la qualità della progettazione e, di riflesso, della fase realizzativa, l’efficacia della verifica indipendente è stata riconosciuta ulteriormente dal legislatore che ne ha conferito anche un ruolo certificativo sostitutivo della procedura di autorizzazione rimessa al genio civile, con beneficio in termini di speditezza ed economicità del procedimento amministrativo.  


La verifica preventiva di progetto

A decenni dalla sua introduzione (con l’art. 30 comma 6 della L. 109/1994), e superato, non senza fatica, un certo scetticismo che, per carenza di cultura manageriale o inesperienza, la percepiva come un mero “aggravio burocratico”, la verifica preventiva di progetto (attualmente prevista dall’art. 26 del D.Lgs. 50/2016) vede oggi finalmente riconosciutole, quantomeno dalla maggior parte delle amministrazioni e concessionari pubblici, il ruolo di strumento fondamentale di prevenzione di errori e/o omissioni all’interno del processo realizzativo: viene a tutti gli effetti sempre più intesa come un investimento strategico per la qualità della progettazione e, di riflesso, della fase realizzativa, che, non a caso, trova riconoscimento di pari passo con l’assunzione da parte del RUP sempre più del ruolo di Project Manager dell’iniziativa, a contrassegnare quella collaborazione tecnico-manageriale introdotta dal legislatore con l’art 23 comma 9 del D.Lgs. 50/2016.

In questa prospettiva è interessante cogliere come anche importanti organi di controllo pubblici, come il C.S.LL.PP. e lo U.I.T. stiano sempre più riconoscendo nel Verificatore un valido supporto a vantaggio della qualità e quantità dei controlli di natura tecnica, richiedendo, nella fase di sottomissione a parere, che i progetti siano sempre accompagnati da verifiche preventive con pieno esito positivo e stimolando l’esigenza di momenti di confronto con l’Organismo di ispezione sulle tematiche oggetto del controllo.

Data per riconosciuta tale funzione di controllo qualitativo in prevenzione di errori e/o omissioni, con chiaro effetto benefico sulle tempistiche di realizzazione per l’eliminazione delle principali cause di varianti e contenziosi, v’è da chiedersi se la verifica possa contribuire al processo realizzativo pure in termini di semplificazione procedurale, ossia proprio sotto quell’aspetto che maggiormente l’ha vista messa in discussione.

Va innanzitutto premesso che la semplificazione assume, nell’approccio moderno, quantomeno un duplice significato: semplificazione come “deregulation”, cioè riduzione della burocratizzazione del sistema, e semplificazione come logica di risultato, ossia l’effettiva riduzione dei tempi e dei costi che consegue alla prima.

Ebbene abbiamo già evidenziato come, in termini generali, un progetto di qualità, affidabile e adeguato, garantisca l’assenza di riserve e varianti, con conseguente salvaguardia di tempi e costi di realizzazione, ma ciò che appare maggiormente interessante è esaminare il fenomeno sotto il profilo della potenziale riduzione di passaggi procedurali e adempimenti amministrativi, in quanto si tratta di processo che presuppone anche un confronto di efficacia tra strumenti concorrenti con eliminazione di quello che più difetta in termini di affidabilità e appesantimento temporale.

In quest’ottica è significativo il recente intervento del legislatore operato con l’art. 10 della L. 11/9/2020 n. 120 (di conversione, con modificazioni, del DL 16/7/2020 n. 76 – cd. Decreto Semplificazioni). Tale norma, titolata “semplificazioni e altre misure in materia edilizia”, al comma 7bis ha previsto che: “All’articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, dopo il comma 2-bis sono aggiunti i seguenti: «2-ter. ...» «2-quater. ...» «2-quinquies. ...»”.

Il provvedimento interviene dunque sulla delega a suo tempo conferita al C.S.LL.PP. per la definizione delle Norme Tecniche per le Costruzioni (poi emanate nel 2008 e aggiornate nel 2018), stabilendo, per quanto qui di interesse e dunque limitando l’esame al comma 2 ter, che per “i progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato”, e così anche per le varianti sostanziali, la verifica preventiva ex art. 26 DLgs 50/2016 accerti “anche la conformità dei progetti alle norme tecniche per le costruzioni” ovvero “alle norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse)” e che “l’esito positivoescluda “l’applicazione delle previsioni di cui all’articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, al capo III del titolo II della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e alla sezione II del capo IV della parte II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”, ossia l’obbligo della cd. denuncia delle opere in conglomerato cementizio al ex genio civile (oggi tramite Sue), e della presentazione dei progetti da eseguirsi in zone sismiche ai fini della preventiva autorizzazione per l’inizio dei lavori. Ne segue che i progetti corredati dall’esito della verifica, ove rispondenti alle condizioni di base, debbano venire solo depositati, con modalità telematica, presso l’archivio informatico nazionale delle opere pubbliche-AINOP. 

Un’interpretazione a garanzia di sicurezza porta a ritenere che l’ “esclusione applicativa” della sezione II del capo IV della parte II del DPR 380/2001 (ossia degli artt. . 93, 94 e 94bis) operi comunque solo dal punto di vista procedimentale, fermo dunque restando l’obbligo di contenuto che il progetto deve possedere in forza delle citate norme. 

L’articolato, non solo è un chiara conferma del riconoscimento da parte del legislatore dell’importanza e dell’efficacia della verifica, ma conferisce all’istituto un nuovo ruolo certificativo sostitutivo della procedura di autorizzazione rimessa al genio civile, con beneficio in termini di speditezza ed economicità del procedimento amministrativo.

È evidente la svolta operata in favore dello strumento in una prospettiva di una sua sempre maggiore centralità rispetto al processo realizzativo, a cui non può però che corrispondere una crescente attribuzione di responsabilità in capo al Verificatore. 

Resta solo una certa perplessità in ordine all’espressione “anche” riferita all’accertamento, con la verifica, della “…conformità dei progetti alle norme tecniche per le costruzioni” che, per coerenza di sistema, non può che interpretarsi come un prudenziale rafforzativo di un contenuto dei controlli già pacificamente ricompreso nei concetti di “appaltabilità” e “durabilità” dell’opera richiamati dall’art. 26 del D.Lgs. 50/2016.