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Lavoratori autonomi: l'indennità di paternità si presenta al posto della madre

L'Inps ha reso noto che l'applicazione che acquisisce le domande di maternità in via telematica è stata integrata con la possibilità di acquisire le domande di congedo di paternità per il padre lavoratore autonomo

E' possibile, da oggi, per i lavoratori autonomi e quindi per tutti i professionisti tecnici, presentare la domanda di congedo paternità al posto della madre. Lo prevede un messaggio del 4 ottobre dell'Inps, che specifica che l’applicazione che acquisisce le domande di maternità in via telematica è stata integrata con la possibilità di acquisire le domande di congedo di paternità per il padre lavoratore autonomo.

Di fatto, è stata aggiunta nel sistema informatico INPS la voce apposita per consentire l’invio online delle domande di congedo di paternità da parte dei padri lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli a titolo principale, pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne).

L'indennità di paternità spetta al lavoratore autonomo nel caso in cui la madre sia lavoratrice dipendente o autonoma e il padre rimanga l’unico genitore al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

  • morte o grave infermità della madre;
  • abbandono del figlio da parte della madre;
  • affidamento esclusivo al padre.

Per ognuna di queste situazioni sarà necessario allegare alla domanda la specifica documentazione richiesta caso per caso. Come per le madri autonome, anche per i padri non sussiste obbligo di astensione dal lavoro nei periodi indennizzati a titolo di indennità di paternità. L’assegno sarà pari all’80% dell’importo giornaliero definito sulla base dell’attività esercitata.

In tema, va ricordato che le lavoratrici o i lavoratori autonomi possono usufruire della maternità estesa a cinque mesi, e non tre, in caso di adozione e affidamento.

Il congedo di paternità e maternità è peraltro 'normato' dalla circolare 128 dell’11 luglio 2016 dell’Inps, che ha fornito le indicazioni per beneficiare delle misure introdotte dal d.lgs. 80/2015 attuativo del Jobs act e in vigore dal 25 giugno 2015. Le domande vanno presentate entro un anno dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile.

L’indennità di paternità è riconosciuta a domanda dell’interessato, mentre la prestazione è soggetta al termine prescrizionale di un anno, previsto di regola per le prestazioni previdenziali di maternità e paternità, decorrente dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile.