Lavori edilizi: da quando parte l'anno di tempo per poterli iniziare? La decorrenza del permesso di costruire
Tar Pescara: il termine per l'inizio dei lavori decorre dal momento della materiale consegna del permesso di costruire
L'art.15 comma 2 del dpr 380/2001 è uno dei più gettonati in ambito urbanistico: recita che il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del permesso di costruire. Ma quando deve considerarsi perfezionato un permesso di costruire? E qual'è la decorrenza per il termine di inizio dei lavori?
Sono domande piuttosto frequenti, alle quali risponde il Tar Pescara nella recente sentenza 260/2019. Vediamo i punti principali di questa pronuncia, relativa ad un caso nel quale il ricorrente aveva chiesto un permesso in variante per la modifica di alcune opere ma poi, materialmente, non l'aveva mai ritirato.
Per i giudici amministrativi:
- posto che il permesso di costruire è un provvedimento amministrativo “recettizio”, il termine “rilascio”, riferito al titolo edilizio, ancorché in prima lettura non appaia univoco, potendo significare sia “emanazione” che “consegna” dell’atto, è in realtà ricollegabile alla materiale consegna dell’atto (se il Legislatore avesse voluto fare riferimento alla data della “emanazione” dell’atto, avrebbe utilizzato sinonimi dal più corretto significato tecnico, come “data dell’atto”, oppure “data di adozione”, o, più semplicemente, “adozione”)
- il termine “rilascio” non può non equivalere a “consegna” del documento, giacché l’interesse della parte è di natura pretensiva, ossia attiene alla acquisizione di una specifica utilità, che può derivarle solo da un provvedimento espresso debitamente portato a conoscenza dell’interessato nella sua interezza, anche ai fini dell’espletamento di determinate attività (inizio e fine dei lavori) entro specifici termini posti a pena di decadenza (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, n. 181/2011, cit.);
- analogamente, il significato di “consegna” del titolo, altresì, deve riconnettersi al medesimo termine “rilascio” cui viene fatto riferimento anche nell'art. 12 del dpr 380/2001.
Quindi, nel caso di specie, non avendo la ditta interessata - per sua stessa ammissione - provveduto al ritiro del permesso di costruire in variante attinente alla pratica edilizia, il suddetto titolo in variante, in quanto giammai consegnato, deve ritenersi non perfezionato e, quindi, non venuto ad esistenza. Di esso, pertanto, legittimamente il comune non ha tenuto conto ai fini della verifica della conformità o meno delle opere realizzate ai titoli edilizi rilasciati per la realizzazione del centro polisportivo.
Il tutto, senza sottacere che, sempre per ammissione della stessa parte ricorrente, talune delle opere realizzate, di non irrilevante consistenza (il campo sportivo polivalente; il tunnel retrattile che collega la piscina alla struttura principale), fuoriescono comunque dal progetto di variante presentato nel 2003 ed a cui si riferisce la già citata pratica edilizia.