Antincendio
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Le aperture di smaltimento di fumo e calore di emergenza

Una nuova misura introdotta dalle Norme Tecniche di Prevenzione Incendi – DM 03/08/2015

PREMESSA
Il DM 03/08/2015 – NORME TECNICHE DI PREVENZIONE INCENDI (per brevità “Codice”) attribuisce al controllo del fumo e del calore un ruolo fondamentale nella strategia antincendio, al pari delle altre misure di protezione attiva (rivelazione ed estinzione).
Nel nuovo Codice di prevenzione incendi la gestione dei fumi assume il fondamentale ruolo di supporto alla sicurezza in fase di esodo degli occupanti, in termini di migliore fruibilità e visibilità dei percorsi di fuga, oltre alla preziosa funzione di ritardo del flash over e contenimento del riscaldamento delle strutture.

Tra le strategie di gestione dei fumi e del calore, il DM 03/08/2015 ha introdotto una nuova misura di protezione antincendio denominata “smaltimento del fumo e del calore di emergenza”; tale misura viene definita nel capitolo S.8 del DM 03/08/2015 ed ha lo scopo di allontanare i prodotti della combustione durante le operazioni di estinzione dell’incendio da parte delle squadre di soccorso, siano esse squadre di addetti antincendio aziendali oppure squadre di vigili del fuoco professionisti.

Questa misura viene adottata nei compartimenti che devono assicurare il cosiddetto livello II di prestazione nella strategia del controllo di fumi e calore.
Il capitolo S.8 definisce le prestazioni generali delle aperture di smaltimento, le modalità di realizzazione ed in particolare il dimensionamento delle aperture stesse, con riferimento alle Tabelle S.8-3 e S.8-4 di seguito riportate.

I criteri di dimensionamento di queste aperture sono stati oggetto di profonda discussione in fase di redazione del Codice, in quanto il parametro preso a riferimento per il calcolo delle superfici delle aperture di smaltimento è il carico d’incendio e non la quantità e la qualità dei fumi prodotti dall’incendio; quest’ultime grandezze sono infatti molto più significative per la corretta gestione dei fumi all’interno degli edifici.

Il DM 03/08/2015 chiarisce comunque le ragioni di questa scelta in quanto le “aperture di smaltimento di fumo e calore di emergenza” non hanno una funzione di controllo dei fumi e non viene loro chiesto di intervenire in fase di esodo, bensì solo nella successiva fase di soccorso (squadre interne o Vigili del Fuoco), ad ausilio della cosiddetta operatività antincendio.

In quest’ottica si associa il dimensionamento delle aperture di smaltimento ad un parametro energetico (quantità di calore prodotta dall’incendio), proprio perché tale misura deve agire in fase di post esodo, quando l’incendio ha liberato una quantità di calore proporzionale al combustibile bruciato.
Attualmente non esiste però alcun documento tecnico che definisce come realizzare le aperture di smaltimento di fumo e calore di emergenza e soprattutto quali dispositivi e prodotti installare per garantirne l’affidabilità richiesta dal Codice.
Allo scopo, il gruppo di lavoro UNI (CT34 GL09) che sta aggiornando le norme UNI 9494 (parte 1 e parte 2), ha pensato di elaborare un’appendice informativa che illustri i requisiti tecnici delle aperture di smaltimento, per mettere a disposizione dei progettisti un supporto normativo di riferimento.
Nell’appendice si suggeriscono altresì alcuni requisiti aggiuntivi e/o integrativi che possono fornire alle aperture di smaltimento del fumo e del calore di emergenza un’efficacia e tempestività di intervento migliore rispetto a quanto prescritto nel DM 03/08/2015.

ALL'INTERNO DELL'ARTICOLO INTEGRLAE L'APPROFONDIMENTO SUI  SISTEMI DI SMALTIMENTO DEL FUMO E DEL CALORE, SULLA DOCUMENTAZIONE MANUTENZIONE..

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