Nuova Autorizzazione paesaggistica: i chiarimenti del Mibact
I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del regolamento saranno assoggettati al nuovo regime con alcune eccezioni
Data di Pubblicazione originale dell'articolo: 28/04/2017
I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del regolamento saranno assoggettati al nuovo regime con alcune eccezioni
Il Ministero dei Beni Culturali ha pubblicato la prima nota informativa di carattere generale sul dpr 31/2017 "Individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata". Uno dei chiarimenti più importanti riguarda i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento, che saranno assogettati al nuovo regime ma con qualche eccezione.
Ricordiamo, in primis, che la nuova autorizzazione paesaggistica semplificata ha abolito il vecchio vecchio DPR 139/2010 ed è entrata in vigore lo scorso 6 aprile e ha individuato tre tipologie di interventi:
- non soggetti ad autorizzazione pasaggistica;
- soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato;
- esonerati dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica.
Il Mibact informa che una prima, ampia, informazione sul nuovo regolamento è contenuta nella analitica relazione illustrativa che lo accompagna, pubblicata sul sito del Ministero e allegata alla nota informativa stessa. Nella nota informativa si ricorda che:
- gli Allegati al regolamento attuativo della previsione di legge sopra riportata individuano 31 tipologie di interventi in aree vincolate escluse dall'autorizzazione paesaggistica (All. A) e 42 tipologie di interventi di lieve entità sottoposte a procedura semplificata (All. B);
- il procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica semplificata nei casi di interventi di lieve entità (All. B) si conclude nel termine di 60 giorni (a fronte dei 120 giorni necessari per la procedura ordinaria, ridotti a 90 in caso di indizione della conferenza di servizi) con una semplificazione e riduzione degli oneri burocratici a carico di cittadini e imprese.
Per quanto riguarda i procedimenti pendenti, vale il principio del tempus regit actum: in assenza di uno specifico regime transitorio, ciascun atto di una serie procedimentale deve uniformarsi alla disciplina vigente nel momento in cui viene adottato, con la conseguenza che i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della nuova disciplina saranno di regola assoggettati al nuovo regime, sia quelli concernenti interventi che permangono nel regime semplificato, sia quelli che dal regime ordinario passano a quello semplificato.
Nello specifico:
1. Per gli interventi esonerati dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica (Allegato A), a meno che non si tratti di interventi già autorizzati, le relative istanze saranno archiviate dall’autorità procedente previa comunicazione al privato e alla Soprintendenza dell'entrata in vigore del nuovo regime autorizzatorio che individua le tipologie di interventi liberalizzati.
2. Per procedimenti già avviati e collocati nell'ambito della procedura ordinaria, sottoposti, secondo il nuovo regolamento, a regime semplificato (Allegato B) va distinto:
- se la procedura in itinere ha superato i 60 giorni o è stato consumato quasi interamente il termine previsto per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, il procedimento dovrà essere concluso in base al regime previgente;
- nei casi in cui l'amministrazione procedente ha già formulato al Soprintendente la sua proposta di provvedimento, per ragioni di economia dei mezzi giuridici, di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e di continuità amministrativa, si ritiene che il procedimento debba essere concluso in base al regime previgente;
- nei casi in cui l'istruttoria non si sia ancora conclusa o non abbia comunque ancora portato alla trasmissione della proposta alla Soprintendenza da parte dell'amministrazione procedente, si applica il regime semplificato previsto dal nuovo regolamento, purché siano garantiti i termini previsti dal nuovo regolamento.
3. Per procedimenti relativi ad interventi che restano sottoposti al regime autorizzatorio semplificato, non è invece necessario distinguere se la procedura debba essere conclusa ai sensi del vecchio DPR 139/2010 o del nuovo DPR 31/2017.