Come ormai noto, la legge di stabilità 2016 ha reintrodotto la misura agevolativa in favore dei lavoratori che abbiano percepito nell’anno precedente un reddito da lavoro dipendente fino a 50.000 euro.
In particolare la norma prevede un’imposta sostitutiva dell’IRPEF con aliquota pari al 10% applicabile alle somme e ai benefit corrisposti per incrementi di produttività, entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi, (che sale a 2.500 euro per le imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro).
Dopo la firma dello scorso 25 marzo da parte dei ministri del Lavoro e dell’Economia, il decreto che disciplina l'erogazione dei premi di risultato e la partecipazione agli utili di impresa con tassazione agevolata è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 maggio.

Come ormai noto, la legge di stabilità 2016 ha reintrodotto la
misura agevolativa in favore dei lavoratori che abbiano percepito nell’anno precedente un reddito da lavoro dipendente fino a 50.000 euro.
In particolare la norma prevede un’imposta sostitutiva dell’IRPEF con aliquota pari al 10% applicabile alle somme e ai benefit corrisposti per incrementi di produttività, entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi, (che sale a 2.500 euro per le imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro).
Un’importante novità riguarda la possibilità per il lavoratore di percepire il premio di produttività, interamente o parzialmente, sotto forma di beni e servizi, anche attraverso il sistema di bilateralità del settore, con applicazione integrale, dal punto di vista fiscale, di quanto stabilito dal comma 2 e dall’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 51 del d.P.R. n. 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi).
Ai fini dell’accesso all’imposta agevolata, è necessario che l’erogazione avvenga in esecuzione di contratti aziendali o territoriali sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, dalle rappresentanze sindacali aziendali o dalle RSU.
Il decreto disciplina i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione ai quali i contratti aziendali o territoriali legano la corresponsione di premi di risultato di ammontare variabile nonché i criteri di individuazione delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.
Nel decreto definiti anche gli strumenti e le modalità attraverso cui le aziende realizzano il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro e l'erogazione tramite voucher di beni, prestazioni e servizi di welfare aziendale (come, ad esempio, servizi di educazione e istruzione per i figli, o di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti, etc.).