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Pavimentazione terrazzo, ampliamento veranda, ambienti interni: a ogni opera il titolo giusto! Ecco quale

Tar Calabria: il rifacimento della pavimentazione del terrazzo di copertura è attività di edilizia libera mentre la grande veranda non amovibile richiede il permesso di costruire

Urbanistica: a ogni opera il suo titolo edilizio

La recente sentenza 1971/2019 del Tar Calabria è molto utile perché ci consente di mettere alcuni, importanti paletti su una diversa tipologia di opere edilizie, ognuna delle quali richiede, per la sua realizzazione, un titolo edilizio diverso.

Nello specifico:

  • la ricostruzione della pavimentazione del terrazzo di copertura è attività di edilizia libera in quanto rientrante nelle attività ex art. 6, comma 1, lett. e)-ter del dpr 380/2001, "opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni";
  • come ben specificato nel regolamento edilizio-tipo ex art. 4, comma 1-sexies del dpr 380/2001, la veranda soggetta ad “edilizia libera, realizzabile unicamente su balconi, terrazzi, attici o giardini, è caratterizzata da ampie superfici vetrate che, all’occorrenza, si aprono tramite finestre scorrevoli o a libro, determinando così un aumento della volumetria dell'edificio e una modifica della sua sagoma, necessita, quindi, del permesso di costruire (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 25/01/2017, n. 306). Una grande veranda in legno lamellare e vetri, propedeutica all'ampliamento dell'abitazione di mq. 76 per 2,50 di altezza, quindi, per le dimensioni obiettivamente non esigue (trattasi di volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale) e l’assenza dei requisiti della precarietà e della facile amovibilità, non può rientrare nella predetta categoria, integrando, per contro, un intervento di ristrutturazione edilizia, necessitante, come tale, del permesso di costruire (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. II-bis, sentenza n. 4030 del 2019). Senza, scatta l'ingiunzione di demolizione in quanto abuso edilizio;
  • la diversa distribuzione degli ambienti interni mediante eliminazione e spostamenti di tramezzature, purché non interessi le parti strutturali dell’edificio, costituisce attività di manutenzione straordinaria, soggetta al regime della comunicazione di inizio lavori (CIL), così come, fra l'altro, il rifacimento degli impianti tecnologici (se all’interno dell’appartamento) e la messa in opera di una vasca per l’approvvigionamento idrico, che ha natura pertinenziale, in forza dell’art. 6-bis del dpr 380/2001. L’omessa comunicazione, quindi, non può giustificare l’irrogazione della sanzione demolitoria.

LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE NEL FILE ALLEGATO

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