Prevenzione rischio sismico: interventi strutturali in Lombardia
La Regione Lombardia ha deliberato lo stanziamento di 1.420.804,42 euro agli interventi di prevenzione del rischio sismico relativi ad edifici, strutture ed opere con finalità di protezione civile con specifico ordine di priorità, sia pubblici che privati ma di interesse strategico e dotati di microzonazione sismica
In Lombardia ci sono quasi 1 milione e mezzo di euro per la prevenzione sismica: lo prevede la D.g.r. 30 giugno 2017 - n. X/6824 recante “Interventi strutturali di prevenzione del rischio sismico sugli edifici strategici e rilevanti, in attuazione dell’ordinanza del capo del dipartimento di protezione civile n. 344/2016 (art. 2, comma 1, lettera b) - Criteri per l’individuazione degli interventi prioritari nelle zone a maggior rischio sismico" pubblicata sul BUR n.27 del 4 luglio scorso.
Vengono destinati, nello specifico, 1.420.804,42 euro per interventi di prevenzione del rischio sismico di cui all’art. 2, comma 1, lettera b), dell’ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile 9 maggio 2016, n. 344, relativi ad edifici, strutture ed opere con finalità di protezione civile, con il seguente ordine di priorità:
- a) interventi riguardanti le sedi di amministrazioni comunali, di proprietà delle stesse, ospitanti funzioni e attività connesse con la gestione delle emergenze, individuate dai piani di emergenza comunali;
- b) interventi riguardanti edifici, strutture ed opere di proprietà delle amministrazioni comunali, che assumono rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, come definite nell’Allegato A al richiamato decreto dirigenziale n. 19904/2003, e che risultano individuate dai piani di emergenza comunali;
- c) interventi riguardanti edifici, strutture ed opere di proprietà pubblica, purché dotati di valutazione della vulnerabilità sismica dell’edificio oggetto dell’intervento, ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, e che assumono rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, come definite nell’Allegato A al richiamato decreto dirigenziale n. 19904/2003, e che risultano individuate dai piani di emergenza comunali;
- d) interventi di prevenzione del rischio sismico di edifici ed opere di interesse strategico in comuni non compresi nell’allegato 7 dell’OCDPC 344/2016, purché dotati dell’indagine di microzonazione sismica sull’intero territorio comunale, di studi relativi alla risposta sismica locale, che permettano di individuare le zone stabili suscettibili di amplificazioni locali del moto sismico e le zone suscettibili di instabilità, e dall’analisi della Condizione Limite per l’Emergenza;
Verranno favoriti gli interventi, elencati come da ordine di priorità sopra riportato, per i quali:
- il progetto definitivo/esecutivo delle opere sia coerente con i risultati della valutazione della vulnerabilità sismica dell’edificio oggetto dell’intervento, ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, delle Norme Tecniche per le Costruzioni emanate con d.m. 14 gennaio 2008 e relativa Circolare, nonché dei relativi parametri tecnici di pericolosità, in linea con il raggiungimento degli indicatori di rischio sismico attesi e con gli obiettivi di prevenzione del rischio sismico;
- siano stati eseguiti gli studi di microzonazione sismica per l’intero territorio comunale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) dell’OCDPC 344/2016;
- siano già stati assolti gli obblighi previsti dalla l.r. 33/2015 «Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche» e dalla d.g.r. 5001/2016 «Approvazione delle linee di indirizzo e coordinamento per l’esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica (artt. 3, comma 1, e 13, comma 1, della l.r. 33/2015); in particolare, per i comuni in zona 3, sia stata effettuata la comunicazione di deposito sismico e, per i comuni in zona 2, sia stata presentata l’istanza di autorizzazione e richiesto il parere regionale, ove previsto.