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Provvedimento specifico per «Expo 2015» sul Reverse charge IVA

Sulla G.U. n. 203 del 31 agosto 2012, è stato pubblicato il Decreto le cui disposizioni riguardano il Reverse Charge

Sulla G.U. n. 203 del 31 agosto 2012, è stato pubblicato il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 10 luglio 2012, le cui disposizioni trovano applicazione dal 1° settembre 2012.
L’articolo 1, intitolato “Applicazione dell’inversione contabile alle prestazioni edili rese nell’ambito dell’Expo Milano 2015”, stabilisce che “le disposizioni di cui all’articolo 17, 5° comma, del D.P.R. n. 633/1972, si applicano anche alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti appaltatori nei confronti della «Arexpo S.p.A.» e della «Expo 2015 S.p.A.», rispettivamente titolare delle aree e società di gestione dell’Esposizione Universale (…), che avrà luogo in Milano dal 1° maggio al 31 ottobre 2015”.

Si tratta di una disposizione con contenuto assolutamente specifico, riferita alle sole prestazioni derivanti dai contratti di appalto, relativi al settore edile, stipulati, in qualità di committenti, dalle due società espressamente indicate dalla norma: infatti, in generale, l’articolo 17, 6° comma, lettera a), del DPR n. 633/72 limita il reverse charge “alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore”, stabilendo che “La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori”.

Con la nuova disposizione viene invece prescritta, in via specifica, l’applicazione del meccanismo di inversione contabile ai fini IVA anche alle prestazioni edili che si collocano al “primo livello” (committente/appaltatore) della catena dei rapporti contrattuali, direttamente rese ai committenti principali Arexpo SpA e Expo 2015 SpA, posto che a valle (ossia nei rapporti fra appaltatori principali e subappaltatori o fra subappaltatori e altri subappaltatori) già opera la copertura normativa offerta, in via generale, dalla citata lettera “a” dell’articolo 17, 6° comma.

La disposizione ora emanata trae origine dalla possibilità (ultimo comma dell’art. 17 del DPR n. 633/72) di estendere il reverse charge “alle ulteriori operazioni individuate dal Ministro dell’economia e delle finanze, con propri decreti, in base alla direttiva 2006/69/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006, ovvero individuate con decreto emanato ai sensi dell’articolo 17, 3° c., della L. n. 400/88, nelle ipotesi in cui necessita la preventiva autorizzazione comunitaria prevista dalla direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977”.
L’articolo 199, comma 1, della Direttiva 2006/69 prevede, appunto, la possibilità per gli Stati membri di stabilire che il debitore dell’IVA sia il soggetto passivo nei cui confronti sono effettuate le operazioni ivi individuate, tra le quali (lettere a) e b) del primo comma) sono indicate “le prestazioni di servizi di costruzione, inclusi i servizi di riparazione, pulizia, manutenzione, modifica e demolizione relative a beni immobili nonché la consegna di lavori immobiliari, considerata cessione di beni ai sensi dell’art. 14, paragrafo 3, e la messa a disposizione di personale per l’esecuzione delle attività di cui alla lettera a)“. Ai sensi del comma 2, “Quando applicano l’opzione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono definire le cessioni di beni e le prestazioni di servizi contemplate e le categorie di prestatori, cedenti, acquirenti o destinatari cui tali misure possono applicarsi”.