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Regole antincendio per i condomini esistenti: facciamo il punto su scadenze, proroghe e adempimenti

Nell’attesa delle nuove Regole tecniche verticali per gli Edifici di civile abitazione e per le Chiusure d’ambito, a breve in uscita, con questo articolo, si cerca di fare il punto su scadenze, proroghe e adempimenti.

Nell’attesa delle nuove Regole tecniche verticali per gli Edifici di civile abitazione e per le Chiusure d’ambito, che dovrebbero essere ormai di prossima pubblicazione, con questo scritto, si cerca di fare un pò di ordine e chiarezza in merito. Vengono, a tal fine, proposte, a seguire, due tabelle che riepilogano le scadenze, le proroghe e i termini attualmente previsti per gli adempimenti atti alla regolarizzazione delle attività 77 del D.P.R. 151/2011.


Il recente incendio della Torre del Moro di Milano, ha riacceso i riflettori sulla sicurezza antincendio degli edifici di civile abitazione, in particolare su quelli esistenti, anche se dotati di autorizzazioni all’esercizio ai fini antincendio e che siano oggetto del rifacimento delle facciate, oppure anche in assenza di variazione delle condizioni di sicurezza già in precedenza valutate.

Si deve osservare che sia i termini fissati dal D.M. 25/01/2019 recante “Modifiche ed integrazioni all'allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione”, così come le indicazioni del D.P.R. 151/2011 «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi», hanno subito diversi rinvii, legati all’emergenza COVID-19, che è tuttora in atto nel nostro Paese. 

Il D.M. 25/01/2019 è stato emanato dopo il drammatico incendio della Grenfell Tower di Londra, avvenuto il 14/06/2017, con lo scopo di migliorare il livello di sicurezza degli edifici alti, in considerazione delle mutate tecniche del costruire e dei prodotti che vengono permanentemente inglobati nell’opera da costruzione; il D.P.R. 151/2011 tende invece alla semplificazione del procedimento amministrativo al fine di consentire l’avvio con rapidità delle attività produttive, e tratta, all’articolo 5 comma 2 e all’articolo 11 comma 6 la periodicità dell’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, in assenza di variazioni intervenute alle condizioni di sicurezza. 

Regole antincendio per i condomini esistenti: facciamo il punto su scadenze, proroghe e adempimenti

 

D.M. 25 gennaio 2019 e proroghe relative

L’articolo 1 del D.M. 25 gennaio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5/2/2019, integra e modifica il D.M. 16 maggio 1987, n. 246, introducendo con l’allegato 1, il punto 9-bis “Gestione della sicurezza antincendio”, che deve essere assicurata per gli edifici di civile abitazione di nuova realizzazione e per quelli esistenti al 6/5/2019, data di entrata in vigore del decreto concedendo:

  • due anni (articolo 3 comma 1 lettera a) per le disposizioni riguardanti l'installazione, ove prevista (edifici con altezza antincendio superiore ai 54 m, con livello di prestazione L.P. 2) degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio, e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza (edifici con altezza antincendio superiore agli 80 m, con livello di prestazione L.P. 3); 
  • un anno (articolo 3 comma 1 lettera b), per tutte le restanti disposizioni, di carattere prettamente gestionale. 

Inoltre, all’articolo 2, il D.M. 25/01/2019, regolamenta i requisiti di sicurezza antincendio per le facciate negli edifici di civile abitazione, soggetti ai procedimenti di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 151/2011, per quanto riguarda quelli di nuova realizzazione oppure esistenti e che siano oggetto di interventi successivi alla data di entrata in vigore del decreto (6/5/2019), comportanti la realizzazione o il rifacimento delle facciate per una superficie superiore al 50% di quella complessiva, con esclusione degli interventi già pianificati o in corso, sulla base di un progetto approvato dai Vigili del Fuoco, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 151/2011, o per i quali fossero già stati emessi atti abilitativi dalle competenti autorità.

Mentre gli interventi di rifacimento delle facciate devono essere valutati ai sensi dell’Allegato IV al D.M. 7/8/2012 recante “Disposizioni relative alle modalita' di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151”, per quanto riguarda l’eventuale aggravio del rischio incendio, gli adempimenti gestionali attuati per gli edifici esistenti devono essere comunicati ai Comandi provinciali territorialmente competenti, all’atto della presentazione dell’attestazione di rinnovo periodico di conformita' antincendio, secondo quanto stabilito dall’articolo 3 comma 2 del D.M 25/01/2019.

Con la pubblicazione della Legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126 del D.L. 14/08/2020 n. 104, recante: «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», il solo termine fissato per gli  adempimenti gestionali previsti per  il  6  maggio  2020,  dall'articolo  3,  comma  1,  lettera  b,  del  D.M. 25 gennaio 2019, secondo quanto disposto dall’articolo 63 bis comma 2 “Disposizioni  urgenti  in  materia  condominiale.  Differimento   del termine per adeguamenti antincendio” sono stati rinviati di sei mesi dal termine  dello  stato  di  emergenza, deliberato dal Consiglio dei Ministri, e attualmente fissato al 31/12/2021,.

La seguente tabella riepiloga quanto descritto.

Riepilogo scadenze adempimenti previsti dal D.M. 25 gennaio 2019

Riepilogo scadenze adempimenti previsti dal D.M. 25 gennaio 2019

 

D.P.R. 151/2011. Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio e proroghe relative

Il D.P.R. 151/2011 è un disposto normativo di carattere regolamentare che ha profondamente modificato i procedimenti di prevenzione incendi precedentemente seguiti, rendendoli più snelli e coerenti con i moderni principi generali dell’attività amministrativa, richiamati dalla Legge 241/90.

Fra le tante modifiche che sono state introdotte, l’articolo 5 comma 2 del decreto, descrive il procedimento “Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio” (già Rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi), e ne fissa in 10 anni la scadenza per quanto riguarda l’attività 77 del D.P.R. 151/2011 “Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio superiore a 24 m”, in assenza di variazioni significative intervenute, o di ulteriori attività soggette presenti.  

L’articolo 11 comma 6 “Disposizioni transitorie e finali”, ha poi fissato i termini entro i quali gli enti e i privati responsabili delle attività di cui al comma 2, dell’articolo 5 (nel nostro caso gli Amministratori del Condominio), dovevano presentare, in prima applicazione, l’attestazione di rinnovo periodico, di conformità antincendio di documenti che, fino all’emanazione del D.P.R. 151/2011, non avevano scadenza: 

  • a) entro sei anni dalla data di entrata in vigore del D.P.R 151/2011 (7/10/2012), per le attività con Certificato di Prevenzione Incendi “una tantum” rilasciato antecedentemente al 1° gennaio 1988; 
  • b) entro otto anni dalla data di entrata in vigore del D.P.R 151/2011 (7/10/2014), per le attività con Certificato di Prevenzione Incendi “una tantum” rilasciato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1988 ed il 31 dicembre 1999; 
  • c) entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del D.P.R 151/2011 (7/10/2022), per le attività con Certificato di Prevenzione Incendi “una tantum” rilasciato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e la data di entrata in vigore del decreto.

Mentre i primi due termini risultano superati, l’ultima scadenza è ancora in regime di proroga, a seguito dei provvedimenti assunti dal Governo e dal Parlamento in ordine all’emergenza COVID-19, come di seguito indicato. 

La pubblicazione della Legge di conversione 24 aprile 2020 n. 27 del D.L. 17/03/2020 n. 18, recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi», ha previsto all’articolo 103 comma 2, “Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza” come modificato  dall’art. 3 bis comma 1 lett. a), che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservassero la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza ivi comprese le segnalazioni certificate di inizio attività e le attestazioni di rinnovo periodico della conformità antincendio di cui all’art 5 del D.P.R. 151/2011. 

Successivamente, la Legge di conversione 27 novembre 2020 n. 159 del D.L. 7/10/2020 n. 125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonchè per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020” ha modificato, con l’articolo 3 bis “Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza”, il richiamato articolo 103 del D.L. 17/3/2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, spostando la data del 31 luglio 2020, alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, estendendo tale validità anche ai certficati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati che erano stati lasciati scadere dopo il 1/8/2020. 

Allo stato attuale, il termine  dello  stato  di  emergenza, deliberato dal Consiglio dei Ministri, è stato spostato al 31/12/2021 dall’articolo 1 “Dichiarazione stato di emergenza nazionale” del D.L. 23/7/2021, n. 105, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’eserizio in sicurezza di attività sociali ed economiche” (siamo in attesa della legge di conversione del decreto).

La seguente tabella riepiloga quanto sopra descritto.

Riepilogo termini per l’Attestazione di Rinnovo Periodico di Conformità Antincendi

Riepilogo termini per l’Attestazione di Rinnovo Periodico di Conformità Antincendi

 

Concludendo....

La Gestione della Sicurezza Antincendi nei Condomini alti, e per questo regolamentati da norme tecniche di prevenzione incendi, è stata ritenuta necessaria, al fine di assicurare un’adeguata mitigazione del rischio incendio, sia in condizioni ordinarie che in caso di emergenza, fin dal gennaio 2019, a seguito delle carenze evidenziatesi nell’incendio della Grenfell Tower di Londra.

I termini inizialmente concessi per l’adeguamento a partire dal 6/5/2019: un anno per l’organizzazione e due anni (non prorogati) per la realizzazione degli impianti di protezione attiva, richiesti per le torri, di altezza antincendio superiore ai 54 m, come la torre del Moro, sono ormai trascorsi, ma le proroghe concesse per l'emergenza COVID-19, per quanto riguarda l’organizzazione della GSA del Condominio consentono ancora, per qualche mese (fino al 30/6/2022), un esercizio non più in linea con i moderni concetti di risposta all’evento e salvaguardia degli occupanti.

Anche la scadenza, che appariva ormai prossima, del 7/10/2021, per la presentazione dell’attestazione di rinnovo di conformità antincendio per gli edifici con Certificato di Prevenzione Incendi una tantum rilasciato in data successiva al 1/1/2000 è stata prorogata al 1/4/2022, pertanto in quella fase si dovrà allegare la comunicazione di avvenuto adempimento degli adeguamenti previsti, ai sensi dell’articolo 3 comma 2 del D.M. 25 gennaio 2019.

Si fa inoltre presente che è stato recentemente pubblicato l’Annuario Statistico del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco duemilaventuno avente come periodo di riferimento e osservazione 01/01/2020 - 31/12/2020. 

L’esame dei dati riportati evidenzia come il 32% circa degli interventi effettuati nell’anno (quasi 250.000) sia dovuto ad incendi ed esplosioni, e di questi quasi il 15% sia avvenuto in appartamenti e locali di abitazione per un totale di circa 36.000 eventi.

Appare chiaro come il rapido aumento dell’altezza media del costruito, in particolare in alcune aree particolarmente urbanizzate del Paese non possa che condurre ad un aumento della frequenza degli accadimenti in edifici alti, che presentano sempre e comunque un’elevata criticità.

L’oculata scelta e corretta posa in opera dei prodotti permanentemente inglobati nell’opera da costruzione, dai rivestimenti, agli impianti, unitamente ad una adeguata Gestione della sicurezza antincendio possono mitigare adeguatamente il rischio incendio.

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