RIFIUTI EDILI: anche per trasporti occasionali serve l’iscrizione all’albo
Cassazione: obbligo d’iscrizione all’albo dei gestori ambientali anche se il trasporto avviene in modo saltuario.
Cassazione: obbligo d’iscrizione all’albo dei gestori ambientali anche se il trasporto avviene in modo saltuario.
La sentenza è conseguenza del giudizio contro un imprenditore edile, colpevole di “attività di gestione rifiuti non autorizzata ai sensi del codice ambientale (dlgs n.152/2006)”, dopo aver effettuato un trasporto di macerie.
Il titolare dell’impresa ha affermato di non essere a conoscenza del vincolo di iscrizione all’albo, tanto più che la sua impresa si occupa di piccoli lavori edili ed i trasporti sono solo occasionali.
La sentenza, però, prevede che l’occasionalità e saltuarietà del trasporto di rifiuti non pericolosi non escluda dall’obbligo di iscrizione, ma esime dalla compilazione del formulario dei rifiuti di cui all’art. 193 dlgs. n. 152 del 2006, qualora i materiali non eccedano la quantità di 30 chilogrammi o 30 litri per volta.