Da quando è diventato valore condiviso che il modello di sviluppo basato sui combustibili fossili e sullo spreco dello risorse, ritenute inesauribili, tende inevitabilmente al declino, sono stati elaborati principi-guida, a livello planetario ed europeo, ratificati dall’Italia. Questi principi hanno sullo sfondo una serie di parole–chiave ricorrenti ed alle quali è necessario dare significati precisi. Si parla, ad esempio, di sviluppo sostenibile, che si concretizza attraverso la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di riduzione del consumo di suolo, da far tendere allo zero, in termini di bilancio globale, in un tempo ragionevole. Appare chiaro, quindi, che problematiche generali debbano essere affrontate con un approccio globale che tenga conto del quadro di riferimento (contesto generale) e che pervenga a soluzioni locali chiare, trasparenti, operative, non ambigue. In una parola l’evidenza socio-ambientale, ben definita sotto il profilo culturale, deve trovare soluzione operativa in un contesto legislativo efficiente, semplice, applicabile. Soprattutto il sistema normativo devrà riguardare l’urbanistica, disciplina multifattoriale nella quale convergono tutti quegli aspetti legati all’utilizzazione consapevole e responsabile del territorio.
In questo quadro culturale e politico è venuto a formarsi un modello di pianificazione urbanistica diverso dal Piano Regolatore Generale derivato dalla L.U.N. 1150/42, anche in forza della procedura partecipativa mediante la L. 241/90, ed in Calabria la legge Urbanistica, la LUR 19/02, la quale, prendendo atto della complessità delle azioni di trasformazione/conservazione, è stata definita di “Governo del Territorio“ nella quale si pone, alla stregua di paradigma guida, da un lato la perequazione urbanistica, quale modus ordinario di attuazione degli interventi di trasformazione urbanistica del territorio, e dall’altro la tutela dell’ambiente con la promozione di uno sviluppo sostenibile nella cui ottica vanno declinati i temi delle potenzialità regionali (patrimonio urbano, storico, artistico, infrastrutturale, ambientale e paesaggistico).
La LUR 19/02 è stata accompagnata da grandi aspettative, quasi che lo strumento legislativo fosse di per sé capace di volgere verso obiettivi condivisi una comunità regionale diversificata, nella quale hanno sempre prevalso rendite di posizione sociali ed economiche. Se si considera che la LUR 19/02 è stata approvata nel 2002, anche tenendo conto del periodo intercorso per il parto travagliato delle “Linee Guida“, trascorsi ormai 13 anni, la legge non ha dato i frutti sperati.
Forse consapevole degli scarsi risultati della LUR 19/02, l’attuale classe politica, supportata dalla struttura dell’assessorato alla Pianificazione territoriale, ha ritenuto di dovere intervenire con modificazioni ed integrazioni al fine di “Imprimere un’accelerazione nella redazione degli strumenti di pianificazione mediante procedure di semplificazione della normativa esistente“. In ragione di ciò, il Consiglio regionale della Calabria, nella seduta del 28/12/2015, ha approvato, con la L.R. 40/2015, una serie di modifiche alla Legge Urbanistica Regionale 19/02 (“Norme per la tutela, governo ed uso del territorio-Legge urbanistica della Calabria“). Della L.R. 40/15 si fa portatrice la Delibera di Giunta Regionale n° 513 del 11/12/2015.
A noi ingegneri, in quanto addetti ai lavori, incombe l’imperativo categorico di ricordare che Il governo del territorio è una questione molto seria che non deve essere affrontata attraverso slogan ed affermazioni che, decodificate, non hanno senso o sono di difficile condivisione. La utilizzazione del territorio costituisce momento rilevante sotto il profilo dello sviluppo sociale ed economico delle Comunità e, per tale ragione, non deve essere affrontato con interventi che amplificano la confusione, non perseguono una visione organica, entrano in contraddizione e/o compiono un vero “esproprio” dei legittimi poteri locali. All’indomani della pubblicazione della L.R. 40/15, con un documento abbiamo espresso su di essa varie censure evidenziando anche profili di incostituzionalità, esprimendo, altresì, tutte le riserve del caso su un articolo di stampa nel quale si riferivano affermazioni attribuite ai sindaci dell’alto Ionio del seguente tenore: “Si è finalmente addivenuti alla definizione della Legge dopo un’ampia e approfondita ricognizione delle opinioni degli ordini professionali, delle associazioni di categoria ... che hanno supportato il lungo lavoro degli uffici dell’assessorato“. Non viene precisato, però, di quali ordini professionali si tratta.
Nel seguito diamo una sintesi, per argomenti, del più esteso documento di critica della legge n. 40/2015 in vario modo pubblicizzato all’interno del CePSU di Cosenza e presso vari Uffici Tecnici Comunali.
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