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Sequestro di edificio abusivo? Solo con danni ad ambiente o paesaggio

Cassazione: annullata con rinvio un'ordinanza che aveva rigettato il riesame del decreto di sequestro preventivo, per violazione delle norme penali edilizie e paesaggistiche, di un manufatto adibito a bed&breakfast e realizzato in una zona vincolata paesaggistica, dichiarato di notevole interesse pubblico

Per mantenere la validità di un'ordinanza di rigetto del riesame di un decreto di sequestro preventivo non è sufficiente dimostrare e sostenere l'entità delle opere abusive edilizie realizzate, ma va specificata anche la loro incidenza nelle diverse specificità ambientali ossia il loro impatto nelle zone oggetto di una particolare tutela paesaggistica.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con sentenza 50336/2016, che ha annullato un'ordinanza di rigetto dei riesame di un sequestro preventivo per violazione delle norme penali edilizie e paesaggistiche, di un manufatto adibito a bed&breakfast e realizzato in una zona vincolata paesaggistica.

Secondo i giudici supremi, non si può ravvisare il 'periculum in mora' se manca il completamento dell'intervento edilizio o di trasformazione del territorio. Non rileva, quindi, "l'incidenza dell'opera nel paesaggio", ma "deve piuttosto essere considerata la compromissione ambientale, in relazione alle matrici ambientali interessate ed alle specifiche aree tutelate". Inoltre, nozioni quali superficie utile o volumetria realizzata, e quindi carico urbanistico "non possono connotare anche il giudizio sui requisiti del periculum in mora, afferente la compromissione ambientale e paesaggistica".

Per completezza, ricordiamo che il dPR 139/2010 consente le procedure semplificate per l'autorizzazione di interventi di lieve entità su aree o immobili sottoposti alle norme di tutela se non comportano alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici.

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