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Servizi di architettura e ingegneria: aggiornamento linee guida ANAC

Linee guida n.1 ANAC sui servizi di ingegneria e architettura: la consultazione pubblica, aperta per invio contrbuti fino al 24 luglio, è "figlia" del Correttivo Appalti che ha apportato alcune modifiche di rilievo. Tutte le principali novità

Arrivano modifiche di rilievo, alle linee guida ANAC n.1 sui servizi di architettura e ingegneria negli Appalti pubblici. L'aggiornamento del documento ufficiale è stato posto in consultazione pubblica - con invio dei contributi da parte degli stakeholder, professionisti inclusi, entro il prossimo 24 luglio - in virtù della pubblicazione del Correttivo Appalti (d.lgs. 56/2017) e delle richieste di chiarimenti pervenute all'Autorità.

Le principali modifiche apportate sono indicate nella Relazione illustrativa che accompagna il documento di consultazione: per inviare commenti e contributi, si può utilizzare il modulo disponibile in calce alla news sulla consultazione pubblica sul sito di ANAC, utilizzando corretttamente Acrobat Adobe Reader 8 o versioni successive.

Vediamo, nel dettaglio, le principali novità apportate alle linee guida sui servizi di ingegneria e architettura:

  • inserimento nell’elenco descrittivo delle prestazioni oggetto della Linee guida dell’incarico di direzione dell’esecuzione (cfr. Parte II, punto 1.1., Parte IV, punto 1.1. e punto 2.2.1), esplicitamente richiamato, a seguito del correttivo, agli artt. 31 e 157 del codice tra i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria;
  • Parte II, punto 5.1, ove sono state recepite le modifiche introdotte all’art. 59, comma 1, del codice con riferimento alle fattispecie contrattuali per le quali è consentito, in via eccezionale, il ricorso all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori pubblici;
  • Parte II, nuovo punto 5.2, ove è stato recepito l’art. 59, co. 1-bis, del codice, introdotto dal decreto correttivo, in relazione alla possibilità di ricorrere all’affidamento congiunto di progettazione esecutiva ed esecuzione per gli appalti di lavori in cui la componente tecnologica o innovativa assume carattere prevalente;
  • Parte IV, punto 1.3.2, ove sono state fornite indicazioni circa le modalità operative per l’affidamento diretto degli incarichi di importo inferiore a 40.000 euro in attuazione di quanto previsto dal novellato art. 32, co. 2, del codice, con riferimento alla determina a contrarre in forma semplificata;
  • Parte IV, punto 2.1.1., con l’ampliamento delle procedure che possono essere adottate per l’affidamento degli incarichi di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e altri servizi tecnici di importo superiore a 100.000 euro; infatti, l’art. 157, co. 2, del codice, come modificato dal correttivo, non prevede più il ricorso esclusivo alla procedura aperta o ristretta ma rimanda a tutte le procedure di cui alla Parte II, Titoli III e IV del codice;
  • Parte IV, punto 2.2.3.4., ove, preso atto della nuova formulazione dell’art. 47, co. 2, del codice che disciplina la partecipazione alle gare anche dei consorzi stabili di società di professionisti o di società di ingegneria, sono state indicate le modalità per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione in analogia all’interpretazione della norma già adottata nel documento di consultazione “Proposta finalizzata all’adozione del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui all’art. 83, comma 2, del d.lgs. 50/2016 avente ad oggetto il sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro”; in particolare, si ritiene che il legislatore, con la previsione di cui all’art. 47, co. 2, del codice, abbia voluto specificare che il consorzio stabile può partecipare a una gara se è qualificato con riferimento alle classi e categorie delle opere indicate nel bando. Ciò implica che in caso di designazione per l’espletamento dell’incarico di una consorziata non qualificata per le suddette classi e categorie, la consorziata medesima dovrà avvalersi dei requisiti di altra consorziata opportunamente qualificata;
  • Parte VII, punto 1.3., con il recepimento della previsione di cui all’art. 26, co. 8 bis, del codice che disciplina le modalità di validazione dei progetti redatti dall’affidatario di un appalto integrato, e punto 1.5., ove è stato precisato, in aderenza al dettato normativo del novellato art. 26, co. 8, del codice, che nel bando e nella lettera di invito devono essere indicati gli estremi della validazione del progetto e non, genericamente, l’intervenuta verifica.

Altre precisazioni
Con riferimento alle modifiche introdotte per tener conto di alcune osservazioni e richieste di chiarimenti pervenute dalle stazioni appaltanti e dai professionisti, sono state inserite le seguenti precisazioni:

  • Parte IV, punto 2.2.2.1, lettere d) ed e), è stato introdotto il concetto di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE), per l’indicazione del numero di unità di personale tecnico;
  • Parte IV, punto 2.2.2.1, lettera e), è stato specificato che anche per i professionisti singoli o associati, in analogia a quanto già fatto con riferimento alle società di professionisti e di ingegneria, ai fini del calcolo del numero di unità del personale tecnico, possono essere considerati i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo.

Consulenza e requisiti di partecipazione
In ultimo, si recepiscono le indicazioni di cui al Comunicato del Presidente del 14 dicembre 2016, relativamente ai seguenti aspetti:

  • possibilità di spendere come requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione che, seppur non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, siano debitamente documentabili;
  • possibilità di utilizzare ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti ad opera dei progettisti incaricati dalle imprese di costruzione nell’ambito degli appalti integrati; tali servizi, non solo devono essere documentati in un elaborato sottoscritto dal progettista, ma devono essere stati oggetto di una perizia approvata e validata dalla stazione appaltante.