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Sicurezza antincendio: parallelismi e differenze tra Codice e Minicodice

Il Minicodice ha la positiva caratteristica di allineare il mondo della sicurezza dei luoghi di lavoro a quello della sicurezza antincendio, rendendo più lineare il processo di progettazione per le attività soggette e non soggette.

Le similitudini con il cosiddetto “Codice”, ovvero il Decreto Ministeriale del 3 agosto 2015 e le successive modifiche, sono molte ed il legame tra i due decreti è evidente anche dal loro nome.


Sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro: le differenze tra i due decreti

Sono comunque presenti alcune differenze tra i due decreti, come indicati negli schemi di flusso a seguire, che evidenziano la semplificazione formale del Mini-Codice rispetto al Codice dal quale esso deriva:

Evidentemente non cambiano né lo scopo della progettazione né gli obiettivi di sicurezza, ma la definizione delle strategie nel Minicodice viene decisamente semplificata

In conclusione, il Mini-Codice riprende i principi di progettazione antincendio del Codice di Prevenzione Incendi e, allo stesso tempo, il Codice compensa la progettazione antincendio delle attività lavorative NON a basso rischio. Da questo si deduce come la progettazione della sicurezza antincendio degli ambienti di lavoro prive di regola tecnica e non di basso rischio, dovrà seguire l’intero Codice.

 

Sicurezza antincendio: parallelismi e differenze tra Codice e Minicodice

 

Minicodice di Prevenzione Incendi nei luoghi di lavoro a "basso rischio": i contenuti principali

É stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29/10/2021 il Decreto 03/09/2021 - "Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81", che stabilisce i criteri generali atti ad individuare le misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi, nonché le misure precauzionali di esercizio. 

Tale decreto è composto da n. 5 articoli e da un allegato tecnico detto "MINICODICE", che utilizza il linguaggio e la metodologia del Codice di Prevenzione Incendi D.M.I. 03/08/2015 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139” (aggiornato il 04/01/2022). 

É stato soprannominato “Decreto Minicodice” perchè introduce un metodo per la definizione delle misure di Prevenzione Incendi nei luoghi di lavoro a “Basso Rischio Incendio” simile, benché semplificato, rispetto a quello previsto dal “Codice di Prevenzione Incendi” (D.M.I. 03/08/2015).

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con circolare n. 16700 dell’8/11/2021 ha chiarito che:

  1. il nuovo D.M.I.  03/09/2021 è valido per tutti i luoghi di lavoro ad esclusione dei cantieri (Titolo IV del D.lgs. 81/08);
  2. sono previste 4 casistiche per l’applicazione dei diversi criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della Sicurezza Antincendio;
  3. il Minicodice di Prevenzione Incendi costituisce una semplificazione della progettazione della Sicurezza Antincendio.

All’Art. 3 il D.M.I. 03/09/2021 individua 4 casistiche per l’applicazione dei diversi Criteri di Progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio e che di seguito si elencano:

  1. Luoghi di lavoro in cui risultano applicabili le Regole Tecniche di Prevenzione Incendi.

  2. Luoghi di lavoro definiti a “Basso Rischio Incendio”, in cui è possibile utilizzare il Minicodice di Prevenzione Incendi riportato all’allegato I dello stesso D.M. 03/09/2021.

  3. Tutti gli altri luoghi di lavoro non ricadenti nei casi precedenti, per i quali i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della Sicurezza Antincendio sono quelli riportati nel Decreto 03/08/2015 (Codice di Prevenzione Incendi), estendendo l’applicazione del codice a tutti i luoghi di lavoro che:
    • Non sono soggetti a regole tecniche verticali;
    • Non sono soggetti ai controlli di Prevenzione Incendi (D.P.R. 151/11);
    • Non rientrano tra le attività a Basso Rischio Incendio secondo quanto previsto dal D.M. 02/09/2021.

  4. Come ultimo, viene indicato che per i luoghi classificati a Rischio Basso di Incendio, in alternativa al Minicodice, può essere “volontariamente” applicato il D.M. 03/08/2015, ovvero il Codice di Prevenzione Incendi

Vi sono poi ulteriori condizioni per l’applicazione del Minicodice di Prevenzione Incendi nei luoghi di lavoro considerati a Basso Rischio di Incendio.

Devono essere contemporaneamente verificate tutte le seguenti condizioni:

  • non soggetti a verifiche e controlli dei VVF per la Prevenzione Incendi;
  • non rientrano nel campo di applicazione di una specifica regola tecnica verticale;
  • hanno un affollamento complessivo minore o uguale a 100 occupanti (comprendono tutte le persone a qualsiasi titolo presenti sul luogo di lavoro);
  • hanno una superficie lorda dei locali minore o uguale a 1000 m2;
  • hanno i piani compresi tra -5 m e 24 m di quota;
  • non devono essere presenti o trattati materiali combustibili in quantità maggiori rispetto a 900 MJ/m2;
  • non devono essere presenti o trattate sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
  • non devono essere effettuate lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.

Possiamo quindi dire che il Minicodice, nel panorama della prevenzione incendi e della sicurezza antincendio, è uno strumento snello e facile da utilizzare anche da coloro che non hanno approfondito la Progettazione della Sicurezza Antincendio attraverso il Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 03/08/2015), di cui però il Minicodice conserva sia linguaggio che approccio fornendo numerose semplificazioni.

Infatti, nel Minicodice sono riportate le misure da adottare per l’applicazione delle Strategie Antincendio, in misura inferiore a quelle previste dal Codice di Prevenzione Incendi, applicabili esclusivamente ai luoghi di lavoro in cui a seguito della Valutazione del Rischio Incendio è stato identificato il Rischio Basso di Incendio.

Il Decreto Ministeriale 03/09/2021 individua i luoghi di lavoro classificati a Rischio Basso di Incendio e fornisce le indicazioni per lo svolgimento della Valutazione del Rischio che dovrà comprendere:

  • individuazione dei pericoli d’incendio;
  • descrizione del contesto e dell’ambiente nei quali i pericoli sono inseriti;
  • determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al Rischio d’Incendio
  • individuazione dei beni esposti al Rischio d’Incendio
  • valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell’incendio sugli occupanti definendo pertanto le strategie antincendio che devono essere attuate.

In conclusione, la Valutazione del Rischio di Incendio secondo il Minicodice non avrà più la classificazione “tradizionale” di rischio incendio: Basso, Medio, Elevato, ma ci troveremo in presenza di:

  • un Rischio Incendio Basso definito in cui si potrà applicare il Minicodice di Prevenzione Incendi
  • un “Rischio Incendio NON Basso” a cui si dovranno applicare le regole del Codice di Prevenzione incendi.

Le STRATEGIE ANTINCENDIO riportate nel Minicodice sono:

  1. Compartimentazione;
  2. Esodo;
  3. Gestione della Sicurezza Antincendio (SGA);
  4. Controllo dell’incendio;
  5. Rilevazione e allarme;
  6. Controlli di fumi e calore;
  7. Operatività antincendio;
  8. Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio.

Chi svolge attività di prevenzione incendi si accorgerà che nell’elenco non sono presenti:

  • la Reazione al fuoco, in considerazione del basso affollamento e del basso rischio d'incendio;
  • la Resistenza al fuoco, per la cui eventuale prestazione e conseguente progettazione è comunque necessario riferirsi alle vigenti NTC;

che invece sono presenti nel Codice di Prevenzione Incendi.

Si rammenta che il D.M. 3 settembre 2021 (Minicodice) che in questo articolo abbiamo trattato, si aggiunge al “Decreto Controlli” ed al “Decreto GSA”, tutti di recente pubblicazione, i quali entreranno in vigore il 29/10/2022 abrogando definitivamente il D.M. 10 marzo 1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro”.

In conclusione, pare evidente che il Minicodice riesca ad allineare il mondo della sicurezza dei luoghi di lavoro a quello della sicurezza antincendio, perché deriva direttamente dal Codice di Prevenzione Incendi. Nella stesura della progettazione della sicurezza antincendio deve però tenere conto di alcune differenze sull’iter progettuale che ne semplificano l’utilizzo, rendendolo fruibile a tutti gli utenti.


Si ringrazia SGSA Antincendio per la gentile collaborazione

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