SICUREZZA SUL LAVORO: anche i cantieri temporanei o mobili soggetti alle Disposizioni Comunitarie
La Legge Comunitaria 2014 corregge le prescrizioni del DLgs 81/2008 che esclude i lavori edili o di ingegneria civile di durata inferiore a 10 uomini-giorno.
Dalla relazione illustrativa della Legge Comunitaria 2014 presentata in Consiglio dei Ministri, le misure per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, in base al D.Lgs 81/2008, non si applicano ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non espongono i lavoratori a rischi rilevanti, indicati nell'Allegato XI.
Tuttavia la Direttiva 92/57/CEE, che mirava a promuovere migliori condizioni di lavoro nei cantieri, imponeva già all’ora l'integrazione della sicurezza e della salute nelle fasi di progettazione e organizzazione del progetto e dell’opera, prevedendo inoltre di creare una catena di responsabilità che collegasse tutti i soggetti coinvolti, in modo da prevenire ogni rischio. Pertanto per evitare una procedura di infrazione, la Legge Comunitaria, una volta approvata, andrà a modificare il DLgs 81/2008 inserendo i cantieri temporanei e mobili nelle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Sicurezza Lavoro
La "Sicurezza sul Lavoro" comprende tutte le misure, le procedure e le normative destinate a proteggere la salute e l'integrità fisica e psicologica dei lavoratori durante l'esercizio delle loro attività professionali. La sicurezza sul lavoro è regolamentata dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 noto anche come Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (TUSL).