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Sisma: le regole per ottenere i finanziamenti agevolati

Finanziamenti agevolati nelle zone sismiche: l'Agenzia delle Entrate approva le specifiche tecniche per la trasmissione telematica, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti erogati a favore di imprenditori, lavoratori autonomi ed esercenti attività agricole, operanti nelle zone colpite dal terremoto

Il provvedimento del 31 maggio delle Entrate si riferisce ai mutui assistiti da garanzia statale erogati dagli istituti di credito a favore di imprenditori, lavoratori autonomi ed esercenti attività agricole, operanti nelle zone colpite dal terremoto.

Il riferimento normativo è l'art.11, commi 3 e 4 del decreto-legge 8/2017 (cd. Terzo Decreto Terremoto), convertito con modifiche in legge 45/2017, che ha disposto per i titolari di reddito d’impresa, di lavoro autonomo e gli esercenti attività agricole la possibilità di chiedere un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato, per il pagamento:

  • dei tributi sospesi (l'art. 48 del decreto-legge 189/2016 ha disposto la sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi a favore delle popolazioni terremotate)
  • dei tributi dovuti nel periodo dal 1° dicembre al 31 dicembre 2017;
  • dei tributi dovuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018.

Nei primi due casi, il finanziamento deve essere erogato entro il 30 novembre 2017, nel terzo lo stesso va erogato entro il 20 novembre 2018. Inoltre, si prevede che per gli interessi relativi ai finanziamenti erogati e per le spese strettamente necessarie alla loro gestione è corrisposto ai soggetti finanziatori un credito d’imposta in misura pari all’importo relativo agli interessi e alle spese medesimi: la quota capitale deve essere restituita dai soggetti beneficiari (rispettivamente dei commi 3 e 4 dell'art.11 sopracitato) a partire dal 1° gennaio 2020 e 2021 in cinque anni.

Obblighi di comunicazione
Nel provvedimento sono approvate le specifiche tecniche per consentire la trasmissione telematica delle informazioni relative ai mutui erogati e i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonché i relativi importi, per la loro successiva iscrizione a ruolo, con gli interessi di mora, indicando anche i termini entro cui procedere alla comunicazione. In particolare:

  • i dati relativi ai finanziamenti erogati per il pagamento dei tributi sospesi (ex art. 48 DL 189/2016) e per il pagamento dei tributi dovuti nel periodo dal 1° dicembre al 31 dicembre 2017 devono essere trasmessi entro il 30 aprile 2018;
  • i dati relativi ai finanziamenti erogati per il pagamento dei tributi dovuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 devono essere trasmessi entro il 30 aprile 2019;
  • i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento (nonché i relativi importi) devono essere trasmessi entro la fine del mese successivo a ciascun semestre solare del periodo di ammortamento, ovvero di quello in cui si verifica l’evento da comunicare.

Si stabilisce anche che il credito d’imposta riconosciuto ai soggetti finanziatori può essere recuperato anche mediante cessione ai sensi dell’articolo 1260 c.c.. In tal caso, il credito ceduto deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi del cessionario relativa al periodo d’imposta in cui avviene la cessione.