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Sismabonus Acquisti: niente beneficio se la spesa è sostenuta da terzi

Il Sismabonus Acquisti spetta esclusivamente al soggetto che sostiene la spesa, anche se è l'effettivo acquirente dell'immobile: non basta, quindi, essere proprietari dell'immobile ma è necessario aver materialmente sostenuto la spesa.

Per prendere il Sismabonus Acquisti, detrazione prevista all'articolo 16, comma 1-septies, del decreto legge 63/2013, è necessario aver sostenuto le spese con mezzi propri, cioè direttamente; in caso contrario, il bonus non è fruibile.

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate nella risposta 165/2025, indirizzata ad un contribuente che aveva acquistato delle unità immobiliari mediante l'utilizzo di una provvista di denaro messa a disposizione dai genitori.

Le unità immobiliari di categoria catastale A/2 "sono state ottenute a seguito di demolizione e ricostruzione di intero edificio con un miglioramento di n. 2 classi sismiche" da parte di un'impresa di costruzione e ristrutturazione immobiliare, che le ha alienate "entro 18 mesi dall'emissione dell'attestazione del collaudatore statico, attestante la riduzione del rischio sismico per 2 o più classi".

 

Sismabonus Acquisti: il contesto

Il contribuente ha quindi acquistato due unità immobiliari oggetto di demolizione e ricostruzione con miglioramento di due classi sismiche, nei termini previsti per beneficiare del Sismabonus Acquisti (art. 16, comma 1-septies, D.L. 63/2013).

Tuttavia, il pagamento del prezzo è avvenuto interamente tramite conto corrente intestato ai genitori, a titolo di donazione indiretta.

Il richiedente, pur avendo inserito il proprio codice fiscale nei bonifici, non ha utilizzato un proprio conto bancario.

 

La richiesta

L’istante ha chiesto se, in presenza di una liberalità indiretta e con i pagamenti formalmente effettuati dai genitori, fosse comunque possibile:

  • usufruire della detrazione diretta nella propria dichiarazione;
  • oppure optare per la cessione del credito.

 

Sismabonus Acquisti: serve il sostentamento diretto della spesa

L'Agenzia ha ribadito che il beneficio fiscale spetta esclusivamente al soggetto che sostiene la spesa, anche se è l'effettivo acquirente dell'immobile.

Richiamando precedenti prassi (risposta n. 351/2022, circolare 17/E/2023), viene chiarito che:

  • per usufruire del Sismabonus Acquisti, l’acquirente deve risultare anche come colui che ha effettuato i pagamenti;
  • nel caso specifico, nonostante la correttezza formale dell’acquisto, l’istante non ha diritto alla detrazione, poiché non ha sostenuto le spese con mezzi propri.

 

Conclusione

Anche in presenza di una donazione indiretta, se il pagamento non transita da un conto intestato all’acquirente, viene meno il presupposto fondamentale per accedere alla detrazione.

L’Agenzia richiama il principio che il beneficio fiscale è strettamente legato al soggetto che sostiene l’onere economico.


LA RISPOSTA E' SCARICABILE IN ALLEGATO

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