Sismabonus: detrazioni anche in caso di permuta. Dal Fisco nuovi chiarimenti anche per la cessione del credito
Nuovi chiarimenti con la risposta dell’AdE n. 354 del 29 agosto 2019, sulle detrazioni relative al Sismabonus
Con le risposte dello scorso 29 agosto, l'Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti relativi alle agevolazioni previste dal Sismabonus, questa volta fornendo precisazioni nel caso di permute e tornando ancora sulla questione della cessione del credito.
Nuovi chiarimenti con la risposta dell’AdE n. 354 del 29 agosto 2019
L’Agenzia delle Entrate (AdE) ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle detrazioni c.d. Sismabonus (ed alle relative possibilità di cessione), spettanti per l’adozione di misure antisismiche. Ovvero le agevolazioni previste nella misura del 75 o 85% (a seconda che dagli interventi realizzati derivi la diminuzione di una o due classi di rischio sismico) così come definite dal art. 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63.
In caso di permuta posso usufruire del Sismabonus?
La risposta del 29 Agosto 2019, n. 354 chiarisce che: anche in caso di permuta si ha diritto alla detrazione, in quanto, ai sensi dell’art. 1552 del Codice civile, la “permuta” è “il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all’altro”. Al riguardo, era già stato chiarito con la risoluzione del 9 novembre 2007 n. 320/E (sia pure con riferimento alla determinazione della base imponibile ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale per le cessioni di immobili) che la disciplina della “permuta coincide sostanzialmente con quella della vendita”. L’ analogia tra i due istituti, ai fini fiscali, era stata sostenuta anche nella circolare 19 giugno 2012 n. 25/E con riferimento alla detrazione spettante (ai sensi dell’art-16-bis del TUIR) per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, che riprendendo quanto già pubblicato con la circolare del 24 febbraio 1998, n. 57 precisava: l’espressione “vendita” deve intendersi riferita a tutte le ipotesi in cui si realizza una cessione dell’immobile, anche a titolo gratuito (ad esempio, la donazione) o in caso di “permuta”, in base all’articolo 1555 del Codice civile, “le norme stabilite per la vendita si applicano anche alla permuta, in quanto siano con questa compatibili”.
La richiesta di chiarimenti presa in considerazione dalla risposta n. 354 arriva dal proprietario di un immobile, in comproprietà con i familiari, trasferito in permuta ad un’impresa edile che, dopo la demolizione e la ricostruzione, cederà loro due nuove abitazioni. L’instante chiede se la detrazione per il Sismabonus possa essere fruita anche se l’acquisizione dell’unità immobiliare deriva da un contratto di permuta e se in caso positivo possa acquistare il credito d’imposta dalla madre, titolare di pensione minima, alla quale una delle sue sorelle, attualmente disoccupata, cederebbe, nel contempo, la propria quota di credito.
Cessione del credito non basta essere parenti per acquisire il diritto al beneficio
Proprio per quanto riguarda la seconda parte del quesito, la risposta n. 354 ha inoltre chiarito che, nel caso si voglia procedere alla cessione del credito ottenuto dai lavori rientranti nel Sismabonus, il collegamento che ha dato origine alla detrazione, necessario per la cedibilità del credito, non può consistere nei soli “legami di sangue” tra chi ha sostenuto la spesa e il cessionario. Pertanto, nel caso specifico, l’Istante non potrà acquisire il credito corrispondente alla detrazione spettante alla madre che, a sua volta, non potrà acquisire il credito corrispondente alla detrazione spettante alla figlia.
Ricapitolando i principali riferimenti, si rammenta infatti che la definizione dei soggetti a favore dei quali può essere effettuata la cessione era stata fornita con le circolari n. 11 e n. 17 del 2018, che hanno chiarito che per “soggetti privati” cessionari devono intendersi i soggetti “diversi dai fornitori” purché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione. Nel caso preso in questione, dal chiarimento n. 354, l’Agenzia ritiene che tale collegamento non possa essere ravvisato nel mero rapporto di parentela tra chi ha sostenuto la spesa e il cessionario.
Si ricorda, inoltre, che la risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 298 del 23/07/2019 aveva confermato la possibilità di cessione da parte del figlio “incapiente” (ovvero rientrante nella “no tax area”) nei confronti del genitore che gli fa un prestito, quale soggetto privato, purché le condizioni di incapienza in capo al contribuente che sostiene le spese per gli interventi di riqualificazione energetica della singola unità abitativa sussistano nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese e lo stesso non possa, in concreto, fruire della detrazione.
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