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Standard prestazionali comuni per le committenze private: la RPT chiede un confronto con AGCM

La Rete delle Professioni Tecniche ha da poco avviato un confronto con l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per la definizione di standard comuni in relazione alle prestazioni professionali rese nei confronti di committenti privati, inclusa la definizione di parametri economici di solo riferimento, cui aderire su base volontaria, per l’indicazione dei costi delle suddette prestazioni, come già previsto nell’ambito della vigente disciplina dei contratti pubblici.

Obiettivo: la definizione di standard prestazionali e di corrispettivi economici idonei a costituire un efficace strumento di orientamento per la committenza privata
 
La Rete delle Professioni Tecniche ha da poco avviato un confronto con l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per la definizione di standard comuni in relazione alle prestazioni professionali rese nei confronti di committenti privati, inclusa la definizione di parametri economici di solo riferimento, cui aderire su base volontaria, per l’indicazione dei costi delle suddette prestazioni, come già previsto nell’ambito della vigente disciplina dei contratti pubblici.
 
SETTORE PUBBLICO. Com’è noto, nel settore pubblico, il complesso delle previsioni che individuano il contenuto delle principali prestazioni rese dai professionisti tecnici (come, ad esempio, l’articolo 93 del D.lgs. n. 163/2006 e gli articoli 17 ss. del D.P.R. n. 207/2010) ed i corrispettivi economici, non obbligatori, riferibili al costo delle prestazioni medesime (di cui al D.M. n. 143/2013 o agli articoli 33-39 del D.M. n. 140/2012) delinea una cornice normativa chiara e puntuale, entro la quale appare agevole stabilire, nel caso concreto, un corretto rapporto tra l’attività professionale prestata e il rispettivo valore economico.
 
SETTORE PRIVATO. Al contrario, nel settore privato, laddove, peraltro, la committenza risulta generalmente meno strutturata rispetto a quella pubblica, analoghi strumenti di regolazione non sono attualmente previsti, stante l’intervenuta abrogazione dell’istituto della tariffa professionale, il quale, pur presentando taluni elementi di rigidità, a partire dalla sua natura obbligatoria, era stato riconosciuto pienamente compatibile con i principi del libero mercato e della libertà di concorrenza affermati dal diritto dell’Unione europea, secondo la conforme interpretazione della Corte di giustizia (cfr. sentenze del 19 febbraio 2002, Arduino, causa C-35/99, del 5 dicembre 2006, Cipolla-Macrino, cause riunite C-94/04 e C-202/04 e del 29 marzo 2011, Commissione c. Italia, causa C-565/08).
Il vuoto normativo lasciato da tale abrogazione e dalla mancata adozione di meccanismi di regolazione alternativi va a scapito dell’interesse generale di stabilire preventivamente e in modo obiettivo i principali standard prestazionali e il corrispondente ordine di costi, per porli in relazione con il contenuto dell’attività professionale concretamente svolta nei confronti dell’utenza privata.
Sul punto, è stato osservato come l’assenza di riferimenti normativi che consentano di stabilire con sufficiente chiarezza il livello delle prestazioni professionali in linea con standard qualitativi predeterminati, oltre a provocare un evidente disorientamento nella committenza, sia in grado di incidere in modo significativo sulla stessa corretta applicazione di importanti discipline legislative.
 
In tema di certificazione energetica, ad esempio, l’assenza di riferimenti prestazionali e relativi corrispettivi economici ha favorito la diffusione della prassi di emettere la certificazione anche in assenza di sopralluoghi nell’edificio, con ciò sostanzialmente vanificando le stesse finalità dell’intervento regolatore in un settore così rilevante, come quello dell’efficientamento energetico

La Rete, pertanto, si è fatta promotrice dell’avvio di un processo con l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che conduca non già al ripristino della tariffa professionale, ritenuta inadeguata a motivo dei segnalati elementi di rigidità, bensì alla definizione di standard prestazionali e di corrispettivi economici idonei a costituire un efficace strumento di orientamento per la committenza privata, sulla scorta dell’esperienza già maturata nel settore pubblico e nel pieno rispetto dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento.