Studi di settore 2012 e proroghe fiscali
Ritardo per il termine di pagamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi e dell’Irap
Anche quest’anno, il ritardo nell’elaborazione di Ge.Ri.Co. – il software per il calcolo della congruità agli studi di settore – farà slittare in avanti il termine di pagamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi e dell’Irap. I contribuenti persone fisiche e i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, invece che entro il 18 giugno 2012, potranno infatti effettuare i versamenti entro il 9 luglio 2012, senza alcuna maggiorazione o addirittura entro il 20 agosto, aggiungendo lo 0,4% a titolo di interesse corrispettivo. Solo il 18 giugno scorso, successivamente all’”approdo” nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del decreto di approvazione della revisione congiunturale speciale degli studi di settore per il periodo di imposta 2011, l’Agenzia delle entrate ha pubblicato sul proprio sito le istruzioni e i modelli definitivi, nonché la versione 1.0 di Ge.Ri.Co. 2012.
Gli studi di settore sono uno strumento statistico di determinazione dei ricavi e dei compensi molto complesso ma spesso criticato perché non sembra sempre in grado di cogliere appieno le peculiarità delle attività economiche alle quali si applica. Si prenda il caso degli ingegneri liberi professionisti (studio denominato “VK02U”). Dalle simulazioni effettuate da chi scrive1 con il software appena rilasciato dall’Agenzia delle entrate non sembrano esservi particolari novità nel meccanismo di calcolo, fatta salva la richiesta di sempre maggiori dati e informazioni, cui gli operatori del settore sono ormai abituati. Si segnala una differenza degna di nota solo per i contribuenti che di primo acchito risultassero non congrui: ai corrispettivi presunti, il software Ge.Ri.Co. applica una riduzione dovuta all’effetto della crisi economica. Questi correttivi anticrisi, già presenti per il 2010, sembrano essere maggiori per il 2011 e dovrebbero tener conto di una generale riduzione delle tariffe professionali. Per chi fosse interessato a comprendere i meccanismi matematici che riguardano lo studio di settore VK02U, si invita a consultare la nota metodologica messa a disposizione dell’Agenzia delle entrate2. Una considerazione che si può trarre dall’analisi degli algoritmi alla base del calcolo dei compensi minimi degli ingegneri e di tutti i liberi professionisti in genere, è che continua ad avere un certo peso il numero di incarichi, quantitativamente ponderati per la tipologia degli stessi (ad esempio un incarico di progettazione o direzione lavori ha un peso diverso rispetto ad un rilievo topografico). In sostanza, secondo il Fisco, ad ogni tipo di prestazione dovrebbero corrispondere determinati corrispettivi minimi. Malgrado l’importo degli stessi sia tarato in base all’ambito territoriale in cui il professionista opera, anche quest’anno sembrano rimaner legati alle tariffe minime, la cui abrogazione, già iniziata con il decreto“Visco – Bersani” (DL 223/06), è stata definitivamente sancita dal decreto Monti (n. 1/2012).
Se, quindi, per lo specifico studio di settore degli ingegneri non sembrano esservi innovazioni particolarmente degne di nota rispetto alla versione del 2011, tutt’altro discorso va fatto per i meccanismi sanzionatori e premiali applicabili a tutti i contribuenti, ingegneri compresi. Si segnala, innanzitutto, la possibilità di effettuare accertamenti “induttivi” in caso di violazioni nella comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi. In altre parole, l’Agenzia delle entrate potrà accertare maggiori compensi in capo al professionista basandosi solo sulla discordanza fra quanto dichiarato dal contribuente e risultanze di Ge.Ri.Co., nel caso in cui questi ometta di compilare gli studi di settore o indichi cause di esclusione inesistenti. Nel caso in cui, invece, siano indicati dati inesatti (infedele comunicazione), l’”induttivo” sarà ammesso solo se lo scostamento tra i ricavi determinati con Ge.Ri.Co. e quelli dichiarati sia superiore al 15% o a 50.000 euro. All’inasprimento delle modalità di accertamento da studi di settore per i contribuenti “infedeli”, fa da contraltare il meccanismo premiale di cui all’art. 10 del D.L. 201/2011, applicabile già alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2011. La norma ha infatti introdotto il cosiddetto “premio di congruità”, una regola che prevede benefici fiscali in capo contribuenti “fedeli” agli studi di settore. Si tratta dei soggetti i quali risultino congrui (anche per effetto di uno spontaneo adeguamento in dichiarazione), coerenti con tutti gli indicatori previsti dai decreti di approvazione degli studi e che abbiamo indicato correttamente tutti i dati richiesti. Per tali contribuenti è prevista la preclusione degli accertamenti di tipo analitico-presuntivo a fini Iva e delle imposte dirette, l’incremento da 1/5 a 1/3 (ai fini dell’accertamento sintetico) della soglia del reddito complessivo accertabile rispetto a quello dichiarato, la riduzione di un anno dal termine di decadenza dell’accertamento (dal quarto al terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione).
Rimanendo nell’ambito dei meccanismi premiali, si segnala un’altra novità legata all’utilizzo di metodi di pagamento “tracciati”3. Per gli esercenti imprese o arti e professioni con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro, i quali per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell’esercizio dell’attività utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante, è prevista la riduzione alla metà delle sanzioni tributarie in caso di controllo. Per ottenere questo beneficio, i contribuenti interessati dovranno indicare in dichiarazione gli estremi identificativi dei rapporti accesi con gli operatori finanziari (ad esempio banche, società Poste italiane spa, ecc.) in essere nel periodo 2011.
alessandro@studioversari.it
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Note
1 In data 18 giugno 2012
2 http://www1.agenziaentrate.it/settore/studiapprovati/note_tecniche_2011/nota_tecnica_VK02U.pdf
3 Art. 2, comma 36-vicies ter, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148