Sismica | Progettazione | S.T.A.DATA SRL
Data Pubblicazione:

Super Sismabonus 110% e Norme Tecniche delle Costruzioni

Un'analisi dell'ing. Adriano Castagnone sulle ultime normative fiscali del Superbonus in relazione alle normative tecniche per le Costruzioni

La lettura delle ultime normative relative al Superbonus (legge 77/220) che rimandano a vecchie normative spesso di carattere fiscale creano non poca confusione soprattutto nei termini tecnici, oggi anche superati e non coerenti con le nuove normative relative alla progettazione delle strutture. In questo articolo un'analisi dell'ing. Adriano Castagnone, Responsabile scientifico STA DATA srl, dove si fornisce anche una strada ai progettisti che si trovano a certificare progetti per interventi su strutture esistenti. 

 

La legge 77/2020: sguardo al futuro e radici nel passato

La legge 77/2020 ha convertito, con modificazioni, il Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Sono confermate, con alcune modifiche, le indicazioni del DM 28/2/2017, n. 58 (da cui l’origine del nome Sismabonus), di cui si è molto discusso e di cui sono piuttosto chiare le modalità di applicazione. Modalità comunque complesse, tant’è che non ha avuto il successo atteso inizialmente.

Ma l’art. 119 della legge 77/2020, paragrafo 4, aggiunge una nuova opzione con lo stesso livello di agevolazione fiscale, cioè 110%.

Recita la norma: “Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, l’aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021”.

A sua volta il DL 63 rimanda al Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) Dpr 22-12-86, n. 917, dove all’art 16-bis (Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici) sono riportate le regole per ottenere il beneficio che, dalla quota iniziale del 36%, oggi è passato al 110%.

In particolare al paragrafo i) si riporta che i benefici fiscali sono “... relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonche' per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione.
Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unita' immobiliari”.

Un passaggio controverso: statica vs sismica?

Esaminiamo in dettaglio questo passaggio. Prima di tutto è curioso che una legge che tratta delle imposte sui redditi, quindi di natura economica, riporti indicazioni tecniche per le costruzioni, un argomento certamente isolato rispetto al contesto.

Poi “l’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione per la messa in sicurezza statica” confonde ciò che nel solito linguaggio dei tecnici è piuttosto distinto.

Molto probabilmente il normatore, non esperto di strutture, ha voluto, un po’ rozzamente ma con efficacia, ricordare che la sicurezza sismica non può essere disgiunta dalla sicurezza statica, e come dargli torto…

Il problema se mai è come valutare la sicurezza statica.

Le regole tecniche per le costruzioni sono cambiate negli anni, e oggi poche strutture calcolate nel secolo scorso risulterebbero verificate. Forse basterebbe accontentarsi dell’adeguatezza della normativa vigente all’epoca della costruzione, e già sarebbe una gran cosa.

È bene ricordare che, oltre a logiche di calcolo diverse e più stringenti, nel passato molti aspetti strutturali non erano normati e sarebbe incoerente applicare retroattivamente le attuali.

Altra questione è che, a forza di parlare di sismica, è bene ricordare che la statica degli edifici è più importante della sicurezza sismica; non fosse altro per la frequenza di accadimento dei terremoti, valutata in anni, mentre i carichi statici sono sempre presenti.

 

Anche gli elementi non strutturali sono importanti

Il passaggio “in particolare sulle parti strutturali” poi sembra sottolineare che anche le parti non strutturali siano di interesse, pur se in subordine.

Il riferimento alla normativa attuale è immediato: le NTC 2018 hanno esteso le verifiche anche alle parti non strutturali, e anche qui, salvo l’aspetto formale, difficile dire che non ha senso…

Riguardo poi alla “redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio”, in questo caso forse meglio sarebbe stato parlare di sicurezza e basta, ma non credo infici il senso generale.

Nel secondo capoverso si riprende quanto detto nel primo, anche se con qualche differenza: scompare il “particolare riguardo” e statica e sismica sono equiparati.

Ciò che, infine, desta molta attenzione, è che, i predetti interventi “devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unita' immobiliari”

Quindi “parti strutturali degli edifici”, oggi alla luce delle NTC 2018 potremmo tradurre in “interventi locali”, trattati in seguito e, ancora, “comprendere interi edifici”.

E qui si manifesta una specie di vertigine, per l’accostamento dei concetti, che, comunque, sempre per un non tecnico esperto di strutture, non sono prive di senso, e cerco di spiegarmi meglio.

 

Il collegamento tra il TUIR 1986 e le NTC 2018

Saltiamo direttamente dal 1986 al 2020.

Tra tutte le indicazioni delle Norme Tecniche per le Costruzioni, quelle relative alle strutture esistenti sono le più innovative e pongono una serie di problematiche ai progettisti delle strutture.

A partire dalle tre tipologie di interventi; la distinzione tra interventi locali, miglioramento e adeguamento è lasciata, e forse non poteva che essere così, all’interpretazione del progettista e qualsiasi scelta, niente di più facile, potrebbe essere contestata.

Ciò che la normativa non dice sono i limiti che separano le diverse opzioni; ad esempio gli interventi locali sono “interventi che non alterano significativamente il comportamento globale della costruzione”.
Dal punto di vista scientifico “significativamente” non dice molto, anzi nulla, se si intende che scientifico sia sinonimo di rigoroso.

Tutto questo ha senso però se si legge la normativa in termini “politici”, nel senso che, come è stato più volte dichiarato, visto che non ci sono i mezzi per eseguire interventi di maggiore consistenza, ci si accontenta di questo, cioè meglio poco che niente.
E ci sta. Anche nel caso dell’adeguamento sismico, in alcuni casi ci si accontenta dell’80% rispetto alle nuove costruzioni; altra scelta politica.

Questioni economiche, di compatibilità economico/sociale.

Tutte le normative derivano da scelte politiche: gli stessi coefficienti di sicurezza, stante il fatto che il rischio zero non esiste, derivano dal definire come suddividere le risorse, sempre scarse, tra sicurezza, istruzione, salute pubblica e quant’altro.

Che tutta l’Italia fosse soggetta ad eventi sismici era noto dalla preistoria. Solo l’indignazione nazionale, e quindi con riflessi politici, ha indotto al cambio della normativa nel 2004.

Resta il fatto che le NTC vanno applicate.

Tra le pieghe dei vari articoli qualche indicazione la si trova, comunque.

In particolare la Circolare Esplicativa riporta al punto C.8.4, che: “È opportuno che gli interventi in progetto siano primariamente finalizzati all'individuazione e all'eliminazione o riduzione di carenze e criticità locali che possano incidere sulla capacità strutturale, per poi prevedere l'eventuale rafforzamento della costruzione nel suo complesso.”

Questo passaggio, molto ragionevole, dice in sostanza che, utilizzando la logica della catena, il primo obiettivo è rendere equiresistenti gli anelli, agendo appunto localmente, indipendentemente dalla capacità di resistenza complessiva della catena.

catena-anello-1.JPG

Nella figura sopra, ad esempio, rinforzando l’anello centrale.

catena-anello-2.JPG

Qui però nasce un problema: come è possibile stabilire l’anello debole, se non valutando tutti gli anelli?

La logica direbbe che la risposta non possa essere che sì, occorre valutarli tutti, cioè l’intero edificio, ma la norma attuale chiarisce che sarebbe solo “opportuno”.

Allora, forse, il collegamento tra il TU del 1986 (che richiede la verifica dell’intero edificio) e le NTC 2018, può essere chiarito in questo modo: è possibile agire con interventi locali, ma non a caso, occorre esaminare l’intero edificio, e sottoporre a consolidamento gli elementi più deboli.

L’opzione successiva, il miglioramento, richiede la valutazione della capacità di resistere dell’intera catena.

Anche in questo caso sarà l’anello debole a determinare la resistenza complessiva, ma non più in termini relativi ma assoluti.

La terza opzione, l’adeguamento, usa la stessa logica del miglioramento, ma il risultato finale deve essere lo stesso di una struttura nuova.

 

L’analisi di sensibilità: un potente strumento per ottimizzare il progetto (e certificarlo senza timori)

L’analisi push-over, come strumento predittivo, necessita di dati di input certi e ben definiti; tutto questo spesso non è possibile per le strutture esistenti, in quanto le incertezze sono tante e non tutte eliminabili.

Ad esempio la resistenza della muratura, l’efficacia dei vincoli, la resistenza dei collegamenti tra gli elementi possono essere classificati all’interno di possibili intervalli di valori, con grandi tolleranze.
La risposta poi è costituita da parametri di sintesi (come lo spostamento offerto e la duttilità globale) e di dettaglio (comportamento dei diversi elementi strutturali).

Questi dati devono essere interpretati al fine di decidere quali sono gli interventi più utili e dove collocarli.

Non si tratta di un’operazione banale, tante sono le variabili in gioco e la complessità del problema.

La richiesta di benefici fiscali, che prevede la certificazione sulla qualità del progetto, deve anche rispondere a criteri di economicità e ottimizzazione del progetto

L’analisi di sensibilità è la risposta a questi problemi.

Il concetto è semplice: l’analisi di sensibilità consente di determinare il “peso” delle diverse variabili che governano il sistema strutturale; in questo modo il progettista può esaminare diverse soluzioni e trovare in automatico la più performante.

analisi-sensibilita-sta-data.JPG

Si parla di “sensibilità conoscitiva” quando si esaminano le ipotesi di modello selezionando quelle più cautelative. Altro aspetto importante è definire la posizione migliore per effettuare le analisi sui materiali.

Si parla di “sensibilità al miglioramento” quando si analizzano le diverse tipologie di intervento in relazione alla loro efficacia.

Ad esempio: è più conveniente migliorare la muratura o rinforzare i solai?

E intervenire invece sui collegamenti?

L’analisi di sensibilità fornisce degli “Indici di sensibilità” che orientano il progettista e forniscono indicazioni importanti per il progetto.

analisi-sensibilita-sta-data-esempio.JPG

Per svolgere l'Analisi di sensibilità S.T.A. DATA presenta un modulo aggiuntivo al software 3 Muri 


Riferimenti bibliografici

  • CNR-DT212 / 2013:  Istruzioni  per  la  valutazione affidabilistica  delle  sicurezza  sismica  costruzioni esistenti, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Roma. 
  • ANIDIS / 2015: L’incompleta  conoscenza  nella  valutazione  sismica  di  edifici  esistenti: definizione del fattore di confidenza attraverso analisi di sensibilità. Serena Cattari, Jamil Haddad, Sergio Lagomarsino
  • Bull Earthquake Eng:  Sensitivity analysis for setting up the investigation protocol and defining proper confidence factors for masonry buildings. S. Cattari · S. Lagomarsino · V. Bosiljkov · D. D’Ayala

Progettazione

News e approfondimenti riguardanti il tema della progettazione in architettura e ingegneria: gli strumenti di rilievo, di modellazione, di calcolo...

Scopri di più

Sismica

Tutti gli articoli pubblicati da Ingenio nell’ambito della sismologia e dell’ingegneria sismica.

Scopri di più