Cessione del Credito | Superbonus
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Superbonus con sconto o cessione credito: ecco i codici tributo per le opzioni successive al 31 ottobre 2022

I nuovi codici tributo, segnala l'Agenzia delle Entrate, devono essere indicati nel modello di pagamento F24 in caso di scelta per la cessione del credito o sconto in fattura comunicata all’AdE a partire dal 1° novembre 2022

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 71/E/2022 del 7 dicembre, ha istituito i nuovi codici tributo n. “7708” e “7718” che devono essere indicati nel modello F24 per utilizzare in compensazione i crediti d’imposta riguardanti il Superbonus ceduto nel primo caso, fruito con sconto in fattura nel secondo, le cui comunicazioni relative alle corrispondenti opzioni sono state inviate all’Agenzia delle entrate dal 1° novembre 2022.

Codici tributo nuovi 'figli' del DL Aiuti Quater e dei 10 anni al posto dei 4 o 5

Questa distinzione - fa sapere il Fisco - si è resa necessaria per le modifiche normative intervenute con il DL 176/2022 (Aiuti-Quater), che ha introdotto una diversa ripartizione in rate dei crediti derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto in fattura previste dall’articolo 121 del DL Rilancio, comunicate all’amministrazione finanziaria entro il 31 ottobre 2022.

In particolare, in tal caso, prevede l’articolo 9, comma 4 del DL 176/2022, è possibile usufruire del tax credit ancora non speso in dieci rate annuali di pari importo previa comunicazione trasmessa telematicamente all’Agenzia direttamente dal fornitore o cessionario o da un intermediario abilitato (prima erano 4 o 5).

La parte dell'agevolazione non utilizzata nell'anno, specifica la stessa norma, non può essere spesa negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.

L'AdE ricorda che servirà un provvedimento ad hoc del direttore dell’Agenzia delle entrate per la definizione delle modalità attuative di questa nuova possibilità.

L'utilizzo dei nuovi codici

I nuovi codici vanno utilizzati nel modello F24, in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati”, oppure, in caso di riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.

I bonus compensati sono quelli risultanti dalle opzioni inviate in base all’art.121 del DL 34/2020 che consente di usufruire di determinate detrazioni edilizie, tra le quali il Superbonus, tramite sconto in fattura o cessione del credito, secondo i termini e le modalità stabilite con i relativi provvedimenti delle Entrate, da ultimo il provvedimento del 10 giugno 2022.

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