La polizza assicurativa nei lavori pubblici deve essere unica o distinta? I chiarimenti del MIT
L’art. 117, comma 10, del d.lgs. 36/2023 evidenzia l’obbligo per l’esecutore dei lavori di costituire e consegnare una polizza assicurativa prima della consegna dei lavori, finalizzata a tutelare la stazione appaltante da danni materiali e responsabilità civile verso terzi. Il MIT, con l’interpello n. 3343/2025 chiarisce che la polizza deve essere unica e comprensiva di copertura per danni alla stazione appaltante e responsabilità civile, rispettando le indicazioni normative e di mercato. Tuttavia è riconosciuta la possibilità di presentare più polizze distinte, purché siano conformi ai requisiti di legge.