difetti dell'opera

Edilizia

Vizi costruttivi: la responsabilità solidale tra costruttore e appaltatore

La responsabilità solidale tra costruttore e appaltatore rappresenta un principio giuridico fondamentale volto a tutelare il committente e gli acquirenti da difetti o vizi dell’opera edile. Con l’ordinanza n. 12922/2025, la Corte di Cassazione ha ribadito che il costruttore e l’appaltatore rispondono solidalmente non solo per i difetti strutturali che compromettono la stabilità dell’immobile, ma anche per gravi difetti che incidono significativamente sull’abitabilità e sui costi energetici

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Professione

Vizi dell'opera edilizia: quando direttore dei lavori e progettista hanno comunque diritto al compenso

Cassazione: è legittimo il pagamento del residuo compenso corrispondentemente maturato al progettista, con l'esclusione del corrispettivo richiesto "per attività che risultano pretermesse o comunque rese violando gravemente l'obbligazione di diligenza", quali risultano accertate in via definitiva dal tribunale, che non portano alcuna utilità per i committenti.

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