Abusi edilizi: tra responsabilità penale del Direttore dei Lavori, rinuncia all'incarico e sanatoria condizionata
Cassazione: in tema di reati edilizi, la responsabilità del Direttore dei Lavori - ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Testo Unico Edilizia - cui consegue la responsabilità penale del predetto nel caso di reati commessi da altri senza che intervenga la sua dissociazione ai sensi del comma 2 della medesima disposizione, permane sino alla comunicazione della formale conclusione dell'intervento o alla rinunzia all'incarico e non viene meno in caso di adozione dell'ordinanza di sospensione dei lavori, salvo che - e fintanto che - il cantiere sia sottoposto a sequestro, in quanto sussiste a carico del medesimo un onere di vigilanza costante sulla corretta esecuzione dei lavori, collegato al dovere di contestazione delle irregolarità riscontrate e, se del caso, di rinunzia all'incarico.