La sola lettera di nomina è sufficiente per far nascere un rapporto contrattuale tra professionista e datore di lavoro?
La lettera di nomina del responsabile della sicurezza ai sensi del DLGS 81/2008 non costituisce di per sé un contratto di lavoro o di prestazione d’opera tra il datore di lavoro e il professionista incaricato. In particolare con l’ordinanza della Corte di Cassazione, si chiarisce che la nomina è un adempimento di obblighi legali non delegabili e che la creazione di un rapporto contrattuale richiede un accordo volontario tra le parti, con la definizione di diritti, doveri e compensi.