vizi e difetti in edilizia

Edilizia

Danni strutturali per lavori edili: l’appaltatore è responsabile, salvo dissenso formale

L'appaltatore è responsabile dei danni causati a terzi in conseguenza della esecuzione di opere, salvo che dimostri di aver manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente e a rischio di quest'ultimo. E’ quanto precisa l’ordinanza della Cassazione n. 10231 pubblicata il 18 aprile 2025.

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