Tettoia abusiva: la demolizione è legittima anche 40 anni dopo
Consiglio di Stato: la tettoia realizzata sul terrazzo non può essere paragonata ad un elemento di arredo urbano irrilevante sotto il profilo edilizio-urbanistico e pertanto, essendo un intervento di nuova costruzione, richiede il permesso di costruire. Il trascorrere del tempo non "sana" l’abuso: al massimo si può richiede una motivazione rafforzata nell'emissione dell'ordine di demolizione
Consiglio di Stato: la tettoia realizzata sul terrazzo non può essere paragonata ad un elemento di arredo urbano irrilevante sotto il profilo edilizio-urbanistico e pertanto, essendo un intervento di nuova costruzione, richiede il permesso di costruire. Il trascorrere del tempo non "sana" l’abuso: al massimo si può richiede una motivazione rafforzata nell'emissione dell'ordine di demolizione
La tettoia realizzata sul terrazzo è sempre un intervento di nuova costruzione e quindi richiede sempre, ai sensi dell'art.3, comma 1 lett e/5 del dpr 380/2001, il rilascio del permesso di costruire (successivo art.10), a meno che le opere siano destinate a "soddisfare esigenze meramente temporanee". Attenzione: anche se l'abuso edilizio è stato realizzato "n" anni fa, il trascorrere del tempo non lo sana: per cui, come nel caso di specie, l'ordine di demolizione è legittimo anche dopo 40 anni dalla realizzazione.
Tutto questo è quanto stabilito dalla sentenza 3210/2017 del 30 giugno scorso del Consiglio di Stato, che ha confermato il parere espresso dal TAR: trattasi di un'ingiunzione comunale di demolizione per una tettoia realizzata, sul lastrico solare, circa 40 anni addietro, consistente in una struttura metallica di circa 40 mq., con paletti di legno infissi su vasi e con una copertura di plastica e chiusura con cannicciato.
Abuso edilizio e tempo che passa
Partiamo dal discorso tempo. Prima di tutto, il cd "decorso" non poteva essere invocato a far data dall'epoca di effettiva realizzazione delle opere (cioè 40 anni fa) bensì, solo dal 2010, epoca in cui la Polizia municipale, effettuando un sopralluogo, aveva rilevato l'esistenza del manufatto.
Il passaggio di alcuni anni, tra la scoperta dell'abuso e l'adozione del provvedimento di demolizione, non è tale da far sorgere in capo al privato un affidamento tutelabile alla conservazione dell'abuso. Per Palazzo Spada, quindi, la risalenza nel tempo dell'opera non incide sul potere di repressione dell'abuso da parte della PA, e quindi in sede di emissione dell'ordinanza di demolizione non si richiede "alcuna specifica valutazione delle ragioni d'interesse pubblico, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati e neppure una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione, non essendo configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di illecito permanente, che il tempo non può legittimare in via di fatto".
Nuova costruzione e opera precaria
Per quel che riguarda poi il convincimento generato nel proprietario che tutto fosse legittimo stante il decorso del tempo, per il Consiglio di Stato ciò sta a significare proprio che l'opera non si poteva considerare precaria ma stabile, destinata ad un migliore godimento e utilizzo del lastrico solare, e quindi ad assolvere una funzione permanente e non transitoria, proprio ciò che 'legittima' il permesso di costruire e la conseguente demolizione in sua assenza. A rinforzo, ci sono anche le dimensioni dell'opera realizzata, poiché una struttura di 40 metri quadri siul lastrico solare "non può non incidere sul profilo e sul prospetto dell'edificio, che ne risulta trasformato".
Esclusa quindi la non precarietà, resta la qualificabilità dell'intervento come nuova costruzione, che ai sensi dell'art.3, comma 1 lett e/5 del dpr 380/2001 richiede il titolo abilitativo. In ultimo, non assume rilevanza neppure la realizzazione dell'abuso in epoca antecedente all'acquisto dell'immobile da parte del destinatario, poiché l'art.31 del dpr 380/2001 prevede che le misure repressive possano essere irrogate verso il proprietario ovvero verso il responsabile dell'abuso: di fatto, il nuovo acquirente succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al precedente proprietario.