Condoni e Sanatorie
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Data ultimazione lavori: in un condono edilizio insufficiente l'atto di notorietà

sentenza n. 2774 della Sez. VI del Consiglio di Stato


Lo ha chiarito la sentenza n. 2774 della Sez. VI del Consiglio di Stato.


Nel caso specifico un residente di un comune umbro, dichiarando di aver presentato il 1° marzo 1995 domanda di condono edilizio (ai sensi della legge n. 724/94), avente ad oggetto la realizzazione di una capanna destinata al ricovero di mezzi e attrezzi agricoli, si è visto respingere la suddetta domanda di sanatoria edilizia, ritenendo il Comune non veritiera la circostanza in merito alla pretesa realizzazione del fabbricato in oggetto nell’anno 1980, come risultante da verbale di sopralluogo redatto dalla polizia municipale, comprovante la non realizzazione entro il termine del 31 dicembre 1993 (stabilito dall’art. 39 della legge n. 724 del 1994). Il ricorrente ha quindi impugnato innanzi al TAR dell’Umbria il suddetto provvedimento che viene respinto poiché “costituisce principio del tutto pacifico in giurisprudenza che l’onere della prova dell’ultimazione dei lavori entro la data utile per ottenere il condono grava sul richiedente la sanatoria (ex plurimis Consiglio di Stato, sez. VI, 5 agosto 2013, n. 4075) a pena di rigetto della domanda, potendo quest’ultimo fornire qualunque documentazione da cui possa desumersi che l’abuso sia stato effettivamente realizzato entro la data predetta (ad es. fatture, ricevute relative all’esecuzione dei lavori e/o all’acquisto dei materiali, rilievi aereo fotogrammetrici, ecc.), non potendosi ritenere al riguardo sufficiente la sola allegazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Pertanto la sola dichiarazione sostitutiva di notorietà proveniente da soggetti terzi, non sono all’uopo assolutamente sufficienti, cosi da rendere meramente assertiva ed indimostrata la realizzazione del manufatto oggetto della domanda di condono entro il 31.12.1993, come noto elemento essenziale per l’operatività del condono edilizio.”
In conclusionein materia di abusivismo edilizio l’onere della prova circa l’ultimazione dei lavori entro la data utile per ottenere la sanatoria grava in capo al richiedente. Ciò perché, solo colui che richiede la sanatoria può fornire qualche documentazione da cui si desuma che l’abuso sia stato effettivamente realizzato entro la data predetta, non potendosi ritenere sufficiente, la sola allegazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorietà”.

 

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