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Nuove misure per i Certificati bianchi: parte la consultazione pubblica

Nuove misure per i Certificati bianchi: parte la consultazione pubblica

Tutti i soggetti interessati potranno partecipare inviando eventuali osservazioni entro il 30 settembre 

Il meccanismo dei Certificati Bianchi, introdotto con i decreti ministeriali 24 aprile 2001, rappresenta una delle prime esperienze, a livello internazionale, di applicazione di uno strumento di mercato alla promozione dell’efficienza energetica negli usi finali.

Tale meccanismo si configura come un regime obbligatorio di risparmio di energia primaria, posto in capo ai distributori di energia elettrica e gas naturale con più di 50.000 clienti. L’obbligo è determinato sulla base del rapporto tra la quantità di energia elettrica e gas naturale dagli stessi distribuita e la quantità distribuita sul territorio nazionale dalla totalità dei soggetti obbligati.
I soggetti obbligati possono adempiere al proprio obbligo realizzando progetti in proprio o acquistando i titoli di efficienza energetica (i c.d. “Certificati Bianchi”) sul mercato gestito dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) o attraverso contratti bilaterali.
 
I progetti possono essere presentati sia dai soggetti obbligati, sia da altri soggetti, quali: distributori non obbligati, società di servizi energetici, società con obbligo di nomina dell’energy manager, società che provvedono alla nomina di un responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia o si dotino di un sistema di gestione dell’energia certificato in conformità alla norma ISO 50001.
 
Ad oggi sono ammissibili interventi di miglioramento dell’efficienza energetica realizzati in diversi ambiti: settore industriale, residenziale, terziario, dei trasporti, agricolo e pubblica illuminazione, e riguardanti differenti tipologie di progetti.
 
Per quantificare i risparmi derivanti dagli interventi si possono utilizzare schede standardizzate, in cui il risparmio è definito ex-ante, schede analitiche caratterizzate da un algoritmo di quantificazione dei risparmi di energia, oppure è possibile ricorrere al metodo a consuntivo. In quest’ultimo caso, i risparmi sono valutati ex-post ed è richiesto all’operatore di proporre un algoritmo di calcolo e un programma di misura dei risparmi conseguiti. In ogni caso i titoli sono rilasciati, per un periodo di norma pari a 5 anni, sulla base dei risparmi realizzati espressi in tonnellate equivalenti di petrolio (tep).
 
I risparmi energetici sono calcolati al netto dei risparmi non addizionali, ossia di quei risparmi che si sarebbero comunque ottenuti per effetto dell’evoluzione tecnologica o di altri fattori esterni.
 
Le Linee Guida EEN 9/11, recanti le modalità di presentazione dei progetti di efficienza energetica, al fine di favorire interventi con un maggior grado di strutturalità e di promuovere la realizzazione di nuovi interventi, hanno introdotto un coefficiente moltiplicativo “tau” che ha l’effetto di anticipare durante la vita utile (periodo di diritto all’incentivo, pari, di norma, a 5 anni), il risparmio che l’intervento potenzialmente produrrà nell’arco della sua vita tecnica (spesso maggiore di 5 anni),tenuto conto delle diverse tecnologie e di un tasso di decadimento annuo delle prestazioni energetiche pari al 2%.
Il meccanismo prevede, inoltre, una copertura dei costi sostenuti dai distributori per l’adempimento agli obblighi, in termini di rimborso tariffario, determinato annualmente dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, legato all’andamento dei prezzi riscontrati sul mercato dei titoli, gestito dal GME.
Nell’anno d’obbligo 2013 è stato conseguito l’80% dell’obbligo previsto, confermando le potenzialità del meccanismo con una spesa complessiva per il Paese di circa 710 milioni di euro.
Dall’avvio del meccanismo fino al 31 dicembre 2014, come illustrato nella relazione annuale pubblicata dal GSE, sono stati emessi oltre 31 milioni di titoli e contabilizzati più di 20 Mtep di risparmi di energia primaria addizionale.
In questi ultimi anni si è assistito a un graduale aumento degli interventi nel settore industriale (stabilimenti e cicli produttivi), mentre nel primo e secondo periodo d’obbligo erano prevalenti gli interventi nel settore civile e terziario (abitazioni e uffici).
Gli interventi nel settore industriale, riguardanti prevalentemente l’ottimizzazione dei processi produttivi e dei layout degli impianti, il revamping di forni industriali e recuperi termici da combustione, hanno generato l’80% dei TEE rilasciati negli ultimi anni e il 79% dei titoli riconosciuti nel 2014.
Segue il settore civile con un contributo di circa il 18% dei titoli riconosciuti (si tratta prevalentemente di progetti relativi agli impianti per la climatizzazione e la produzione di acqua calda sanitaria) e il settore dell’illuminazione pubblica e privata con il 3% sul totale.
Una tendenza emersa è il progressivo minor utilizzo delle schede standard, a conferma della propensione degli operatori a ricorrere al metodo a consuntivo, in grado di cogliere le caratteristiche specifiche di interventi con un alto livello di complessità.
I soggetti più attivi nella presentazione dei progetti sono le società dei servizi energetici (oltre il 70%). Il D.lgs. 102/2014 obbliga tali società, ai fini dell’ottenimento dei titoli, ad acquisire la certificazione UNI 11352, nell’intento di promuovere, a partire da luglio 2016, lo sviluppo delle competenze nel settore.
Nell’ambito del suddetto decreto è previsto l’aggiornamento delle Linee Guida, per un miglior raccordo con gli altri strumenti previsti dallo stesso decreto (precisamente, l’efficientamento degli immobili pubblici e il Fondo per l’efficienza energetica) e per:
  • migliorare l’efficacia del meccanismo, anche con eventuali modifiche della soglia dimensionale richiesta;
  • valorizzare i risparmi energetici derivanti da misure volte al miglioramento comportamentale;
  • prevenire comportamenti speculativi.
 
Il DM 28 dicembre 2012 ha limitato l’accesso al meccanismo dei certificati bianchi, a decorrere dal 1° gennaio 2014, ai soli progetti non ancora realizzati o in corso di realizzazione, ossia a quei progetti che al momento della presentazione non avevano ancora iniziato a generare risparmi. In tal modo, il principio di non attribuire incentivi a interventi già realizzati e regolarmente messi in esercizio a prescindere dall’incentivo è già stato reso operativo, rispettando quella che deve essere la logica sussidiaria dell’intervento pubblico rispetto alla propensione all’investimento.
 
L’aggiornamento delle Linee Guida, in attuazione di quanto previsto dall’art.7 del D.lgs. 102/2014, è finalizzato a superare alcune rilevanti criticità incontrate in fase di attuazione, quali:
a. il rischio di conteggiare risparmi e attribuire certificati per risparmi futuri o solo potenziali, che potrebbero non essere realizzati a causa di dismissioni o riqualificazioni anticipate degli impianti dovute, ad esempio, all’andamento del mercato o a logiche di obsolescenza commerciale e tecnologica del bene; ciò comporta un rischio molto elevato per il sistema e comunque un fenomeno di sovrastima del risparmio effettivamente prodotto, difficile da gestire;
b. la necessità di aggiornare il ruolo, le conseguenti responsabilità ed i diritti nei confronti del GSE di quelli che le attuali Linee guida chiamano “soggetto proponente” e “cliente partecipante”;
c. la necessità di una metodologia più oggettiva, o comunque maggiormente definita ex-ante, per la valutazione dei progetti dei settori industriali e infrastrutturali, in modo da orientare fin dall'inizio il proponente su cosa debba assumere come baseline, a vantaggio dell'efficacia e della rapidità della successiva procedura di valutazione e per evitare il fenomeno della sovra-allocazione;
d. l'assenza di una modalità efficace per tener conto dell'evoluzione tecnologica nel corso della vita del progetto, che dovrebbe portare a rivedere la durata del sostegno pubblico o comunque a non assumere necessariamente l'intera vita tecnica (peraltro potenziale) come parametro uniforme di riferimento.
 
Si considera, pertanto, urgente procedere ad un aggiornamento delle Linee Guida al fine di:
  • promuovere le competenze dei soggetti ammessi, come già previsto all’art.12, comma 5, del D.lgs. 102/2014, che introduce l’obbligo di certificazione UNI 11352 e UNI CEI 11339;
  • eliminare i rischi di sovra-remunerazione;
  • premiare le tecnologie più efficienti attraverso una più chiara definizione del principio di addizionalità;
  • razionalizzare, armonizzare e differenziare opportunamente i diversi strumenti di sostegno dell’efficienza energetica vigenti, al fine di indirizzare correttamente le risorse a disposizione;
  • rivedere le modalità per il riconoscimento dei titoli di efficienza energetica al fine di eliminare il rischio di riconoscerli per risparmi che potrebbero non essere realizzati;
  • aggiornare i ruoli del soggetto presentatore del progetto e del soggetto realizzatore dell’investimento;
  • precisare le modalità di effettuazione dei controlli.
 
Il documento ha l’obiettivo di illustrare le nuove linee di riforma del sistema che il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, intende introdurre per qualificare e potenziare il meccanismo, per un uso più efficiente ed efficace delle risorse, in vista degli obiettivi nazionali da raggiungere al 2020.
 
Il MISE invita quindi tutti i soggetti interessati (operatori, Associazioni di categoria) a partecipare alla consultazione.
Eventuali osservazioni e proposte possono essere trasmesse al seguente indirizzo e-mail certificatibianchi@mise.gov.it
La consultazione è aperta fino al 30 settembre 2015.
 

 

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