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Dal 28 agosto partono le semplificazioni in EDILIZIA

Con la pubblicazione della Legge 124/2015 uscita in Gazzetta Ufficiale lo scorso 13 agosto, prende finalmente avvio la riforma della Pubblica Amministrazione con l’obiettivo di rispondere meglio alle esigente dei cittadini, delle aziende e dei professionisti.

Con la pubblicazione della Legge 124/2015 uscita in Gazzetta Ufficiale lo scorso 13 agosto, prende finalmente avvio la riforma della Pubblica Amministrazione con l’obiettivo di rispondere meglio alle esigenze dei cittadini, delle aziende e dei professionisti.

 
A partire dal 28 agosto molte delle novità e semplificazioni riguarderanno anche procedure autorizzative nel settore dell’edilizia. Vediamone qualcuna.
 
Silenzio assenso, dopo 30 o 90 giorni
L’articolo 3 della 124/2015 regola il SILENZIO-ASSENSO tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici.
Secondo la nuova riforma nei casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta, di amministrazioni pubbliche (e di gestori di beni o servizi pubblici), per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre PA, le amministrazioni o i gestori competenti sono tenuti a comunicare il proprio assenso (concerto o nulla osta) entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione.
Decorsi tali termini, senza che sia stato comunicato l'assenso lo stesso si intende acquisito.
 
Questi termini possono bloccarsi solo nel caso in cui si renda necessaria, da parte della PA che deve dare il proprio assenso, ulteriore documentazione per esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso.
 
La regola del SILENZIO-ASSENSO si applicherà anche amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi. In questi casi, però, il termine è stato elevato a novanta giorni.

Con le nuove regole ci si attenderà una velocizzazione dell'iter per l’ottenimento del permesso di costruire.
 
Scia e Autotutela della PA
Per la Scia, la legge prevede innanzitutto che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Governo individui, in modo preciso, i procedimenti soggetti alla segnalazione certificata di inizio attività e al silenzio-assenso, ma anche quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione espressa o è sufficiente una comunicazione preventiva.
 
Secondo il nuovo impianto normativo cambiano le cose o meglio i tempi per annullare un provvedimento illegittimo. Sostituendo l’articolo 21 nonies della Legge 241/1990, che parlava più genericamente di un termine ragionevole, d’ora in poi una PA potrà annullarlo d’ufficio entro al massimo diciotto mesi, anche se l’autorizzazione si è formata con silenzio-assenso.
Si può affermare quindi, che dopo 18 mesi non saranno possibili più contestazioni su eventuali interventi realizzati con Scia
 
Tra le varie cose all’atto di presentazione di una istanza le PA dovranno comunicare ai soggetti interessati, i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta a rispondere ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda.