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Lavori in sub-appalto: il committente non può non essere responsabile della sicurezza in cantiere

Nello specifico, una ditta agricola lombarda aveva affidato i lavori di montaggio di una serra ad una ditta che però aveva sub appaltato il lavoro alla ditta presso cui lavorava il malcapitato. Durante la fase di stesura del telone sulla serra, il lavoratore in questione, privo dei strumenti di protezione, era caduto da un’altezza di circa 4 metri riportando lesioni gravissime.


Lo ha chiarito la Cassazione in una sentenza riguardo ad un infortunio mortale accaduto in un cantiere sub appaltato alla ditta presso cui lavorava lo sfortunato operaio.

Nello specifico, una ditta agricola lombarda aveva affidato i lavori di montaggio di una serra ad una ditta che però aveva sub appaltato il lavoro alla ditta presso cui lavorava il malcapitato. Durante la fase di stesura del telone sulla serra, il lavoratore in questione, privo dei strumenti di protezione, era caduto da un’altezza di circa 4 metri riportando lesioni gravissime.
L’imputato, titolare della ditta committente, aveva presentato ricorso contro il Tribunale bresciano che lo aveva condannato in primo grado a tre anni di reclusione – ritenendola affidataria dei lavori e quindi responsabile della sicurezza sul lavoro“per negligenza, imprudenza, imperizia, violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e mancata cooperazione con la ditta subappaltatrice al fine di porre in essere misure di prevenzione dagli incidenti, evitando anche di coordinare gli interventi di protezione da rischi di incidenti per l’attività oggetto dell’appalto”. La ditta sub-committente aveva presentato ricorso presso la Cassazione poiché, a suo dire, la Corte d’Appello avrebbe evidenziato erroneamente i presupposti per ritenere obbligatoria l’attività di cooperazione e coordinamento.
La Suprema Corte, nel respingere il ricorso, ha ribadito la responsabilità dell’appaltatore in termini di prevenzione infortuni che non esclude quella del committente, nel caso in cui un’omissione colposa sia causalmente ricollegabile all’evento: “il committente, pur assumendo un ruolo suo specifico, non è esonerato dalla posizione di garante, fermo restando il concorso di colpe altrui, ove l'evento debba ricollegarsi, in tutto o in parte alla sua condotta colposa omissiva o commissiva, come quando permette lo svolgimento dei lavori in situazioni nelle quali emerga situazione di pericolo, dovuta allo stato dei luoghi e/o all'impiego di determinati mezzi, o quando si sia ingerito. Al di là dei tentativi di segmentazione formalistica messi in opera dall'atto difensivo quel che assume rilievo è l'addebito, riscontrato nelle sentenze di merito, di aver permesso lo svolgimento dei lavori in assenza di approntamento dei necessari presidi di sicurezza e senza aver adeguatamente vagliato le effettive attitudini e competenze professionali delle imprese esecutrici e dei lavoratori, sia pure autonomi, addetti al montaggio”.