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Cambiano le norme per l’accesso alla professione dei Periti Industriali

Per chi vorrà conseguire il titolo professionale di perito industriale non basterà più avere lo specifico diploma degli istituti tecnici, ma occorrerà essere in possesso di specifici diplomi di laurea. Per arrivare a regime previsto un periodo transitorio di 5 anni.

Le nuove disposizioni di modifica all’ordinamento professionale dei periti industriali sono contenute nella legge di conversione del D.L. 29/03/2016, n. 42, recante “Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca”, approvata dal Senato e ora in discussione alla Camera.
 
 
 
La modifica che ha riguardato la disciplina relativa all’ordinamento professionale dei periti industriali è stata aggiunta nel passaggio parlamentare in Senato dove è stato inserito l’importante art. 1-septies.
Con il nuovo articolo in particolare è stato
  • innalzato il titolo di studio richiesto per l’accesso alla professione - pur con alcune previsioni transitorie di salvaguardia
  • e soppressi i requisiti previsti per la partecipazione all’esame di Stato relativi al periodo di pratica e/o formazione professionale,
apportando quindi modifiche alla L. 17/1990 e introducendo nuove disposizioni.
 
ACCESSO ALLA PROFESSIONE: OGGI. Attualmente l’accesso alla professione di perito industriale e perito industriale laureato è regolato dalla L. 17/1990 e ss.mm..
Secondo gli artt. 1 e 2 della L. 17/1990, il titolo di perito industriale va a coloro che abbiano conseguito lo specifico diploma negli istituti tecnici.
Chi tra questi vuole esercitare poi la libera professione deve superare un apposito esame di Stato, la cosiddetta abilitazione professionale, per poi iscriversi all’albo professionale.
Su questo punto la legge (all’art. 2, comma 3, della L. 17/1990) prevede, in particolare, che per accedere all’esame di Stato il candidato abbia almeno uno dei seguenti requisiti:
a) svolgimento, per almeno 3 anni, di attività tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale, con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma;
b) frequenza di una scuola superiore biennale diretta a fini speciali, finalizzata al settore della specializzazione relativa al diploma;
c) svolgimento di un periodo biennale di formazione e lavoro con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma;
d) svolgimento di un periodo di pratica biennale con collaborazione all’espletamento di pratiche rientranti nelle competenze professionali della specializzazione relativa al diploma.
 
Per quanto riguarda poi i periodi di formazione e lavoro e di pratica questi, in base all’art. 2, comma 4, devono essere svolti presso un perito industriale, un ingegnere o un altro professionista che eserciti l’attività nel settore della specializzazione relativa al diploma del praticante, o in un settore affine, iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno 5 anni.
 
Nuove modifiche sono state introdotte successivamente con il D.P.R. 328/2001 con il quale si è stabilito che all’esame di Stato per la professione di perito industriale è possibile accedervi, oltre che con i titoli e tirocini previsti dalla normativa vigente, anche con determinati diplomi di laurea, comprensiva di un tirocinio di sei mesi. Agli iscritti all’albo in possesso del diploma di laurea spetta il titolo professionale di Perito industriale laureato.
In base al comma 3 dell’art. 55 del D.P.R. 328/2001 - come modificato dall’art. 1, comma 52, della L. 107/2015 - possono altresì partecipare all’esame di Stato coloro che, in possesso dello specifico diploma conseguito negli istituti tecnici, abbiano frequentato con esito positivo corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, a norma del D.M. 436/2000 della durata di quattro semestri, oppure i percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi, coerenti con le attività libero professionali previste dall'albo dei periti industriali.
Infine, ai sensi dell’art. 8, comma 3, dello stesso D.P.R. 328/2001, sono ammessi a sostenere gli esami di Stato per il profilo di perito industriale anche i soggetti in possesso di determinati diplomi universitari triennali.
 
LE NOVITÀ IN CORSO. Con la nuova legge cambia la disciplina concernente il titolo di perito industriale, stabilendo che esso spetta non più a coloro che abbiano conseguito lo specifico diploma negli istituti tecnici, ma a coloro che siano in possesso della laurea di cui all’art. 55, comma 1, del D.P.R. 328/2001.
Con la modifica sopra menzionata cambiano in questo modo sia il titolo di studio richiesto per l’iscrizione nell’albo, sia i requisiti per la partecipazione all’esame di Stato relativi al periodo di pratica e/o formazione professionale.
Tra le novità anche abrogazione dell’art. 3, comma 3, della L. 17/1990, in base a cui hanno titolo all’iscrizione nell’albo professionale dei periti industriali, a semplice richiesta, i periti industriali che abbiano conseguito l’abilitazione professionale prima dell’entrata in vigore del D.L. 9/1969 (L. 119/1969), concernente il riordino degli esami di Stato di maturità, di abilitazione e di licenza della scuola media.
 
PERIODO TRANSITORIO – Per quanto riguarda il periodo transitorio, questo è regolato dal comma 2 dell’art. 1-septies, che confermal’efficacia ad ogni effetto dei periodi di praticantato svolti e dei provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali prima dell’entrata in vigore della L. 17/1990 - prevista dall’art. 3, comma 2, della stessa L. 17/1990, che viene esplicitamente richiamato.
Di fatto quindi per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge saranno efficaci, a ogni effetto di legge,
  • i periodi di praticantato già svolti e i titoli di studio già conseguiti, validi ai fini dell’ammissione all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione,
  • nonché i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali e dei periti industriali laureati, secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

 

All’esame di Stato per l’abilitazione potranno accedervi anche chi conseguirà - entro il medesimo termine di 5 anni dalla data di entrata in vigore della legge - un titolo di studio valido a tal fine, ai sensi della normativa previgente.