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Terre e rocce da scavo, nel nuovo regolamento salta il limite restrittivo sull'amianto

Il decreto approvato il 14 luglio 2016, nuovo testo unico sulle terre e rocce da scavo, azzera quanto stabilito dal Dm n. 161/2012 e l'articolo 41 bis del decreto n. 69/2013 e riscrive le regole in materia.

Il decreto approvato il 14 luglio 2016 azzera quanto stabilito dal Dm n. 161/2012 e l'articolo 41 bis del decreto n. 69/2013 e riscrive le regole in materia.

Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo testo unico sulle terre e rocce da scavo: fra le novità più importanti, la possibilità di effettuare controlli a campione, le semplificazioni sul deposito temporaneo e, soprattutto, il taglio delle regole restrittive in materia di amianto che erano state proposte nella prima bozza. Saranno inoltre accorpate le vecchie procedure ed introdotti tempi certi per la chiusura dei procedimenti.
In particolare, per quel che riguarda il riutilizzo di materiali da scavo all’interno del cantiere in base alla quantità di contaminante amianto presente, nell'articolo 2 si definiva quello che può essere considerato sottoprodotto e non rifiuto e che, quindi, rispettando le procedure del nuovo Dpr, riutilizzabile all'interno del cantiere. Il primo testo indicava che «Le terre e rocce da scavo possono contenere amianto nel limite massimo di 100 mg/kg, corrispondente al limite di rilevabilità analitico». Restrizione molto forte rispetto alla norma attuale. In base al Testo unico ambiente (Dlgs n. 152/2006), infatti, al momento esiste un limite di utilizzo pari a 1000 mg/kg. L’innalzamento di 10 volte il limite massimo, però, colpiva in maniera molto dura alcune grandi opere, tanto che era stato sollevato un forte pericolo di rallentare le opere per il Terzo Valico. La versione finale del decreto, nell'articolo 4, comma 4, in sostanza, fa quindi un passo indietro, dicendo che per il futuro si continuerà ad applicare il parametro indicato dal Testo unico ambiente.