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Prevenzione incendi negli alberghi con oltre 25 posti letto: in Gazzetta le norme tecniche

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 2016 il decreto del Ministero dell’Interno del 9 agosto 2016 che introduce norme tecniche per le strutture turistiche con oltre 25 posti letto.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 2016 il decreto del Ministero dell’Interno del 9 agosto 2016 che introduce norme tecniche per le strutture turistiche con oltre 25 posti letto.
 
Il decreto fa riferimento in particolare a tutte quelle attività indicate dal n.66 dell’allegato I del Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ad esclusione di quelle all’aria aperta e dei rifugi alpini.
 
Le norme riguarderanno quindi alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico alberghiere, studentati, alloggi turistici, ostelli per la gioventù, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, purchè, ovviamente, abbiano oltre 25 posti letto.
 
APPLICAZIONE. Lenorme tecniche possono essere applicate alle realtà esistenti e a quelle di nuova realizzazione, e posso essere applicate “in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell’interno del 9 aprile 1994, al decreto del Ministro dell’interno del 6 ottobre 2003 e al decreto del Ministro dell’interno del 14 luglio 2015”.
 

Dal 23 settembre, quando entrerà in vigore il decreto verrà quindi modificata la sezione V Regole tecniche verticali dell’allegato 1 del Decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 Approvazione norme tecniche di prevenzione incendi, e ancora per quanto riguarda il decreto 3 agosto 2015 verrà implementato il richiamo al n.66 nell’art. 2, comma 1, e vengono integrati i richiami al Decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994, al Decreto del Ministro dell’interno 6 ottobre 2003, e al Decreto del Ministro dell’interno 14 luglio 2015