Regolamento edilizio unico: schema definito, attuazione lunga. Il punto
Lo schema di regolamento unico edilizio del MIT sarà condiviso in una riunione tecnica del prossimo 3 ottobre, ma i tempi di attuazione si allungano. Previsto lo schema unico con possibili integrazioni e modifiche da parte di comuni e regioni
Lo schema è pronto, ma per l'adozione si rischia di dover aspettare ancora a lungo, almeno un anno (ma in realtà di più, come vedremo successivamente). Il regolamento edilizio unico comunale (schema di regolamento del MIT) però è praticamente definito, e sarà condiviso il prossimo 3 ottobre in una riunione tecnica per poi 'passare' alla Conferenza Unificata.
Regolamento edilizio: ancora un anno di attesa
Lo schema prevede 180 giorni di tempo, a partire dalla sottoscrizione dell'accordo in Conferenza Unificata, per il recepimento da parte delle regioni dello schema di regolamento. Quindi, scattano altri 180 giorni di tempo (allo scoccare del precedente termine) a disposizione dei comuni per adottare il nuovo regolamento edilizio. Ecco, quindi, da dove arrivano i 360 giorni di tempo di attesa.
Che, in realtà, saranno poi di più perché quello è un termine minimo, visto che le regioni, entro i 6 mesi a disposizione, possono intervenire per introdurre norme su materie di loro specifica competenza ma che possono impattare sull'attività edilizia comunale. In tale occasione, può essere concesso ulteriore tempo ai comuni per adeguare i regolamenti.
E' importante soittolineare che lo schema di regolamento in questione vale solo per le regioni a statuto ordinario, con le cinque a statuto speciale che sono "fuori" da questa giurisdizione, e che pertanto potranno aderire alle nuove regole in maniera facoltativa. Peraltro, come già accennato, anche i comuni potranno intervernire sul regolamento aggiungendo ulteriori elementi tecnici alle 42 definizioni standard "uniformi e inderogabili" del regolamento unico edilizio.
Lo schema del regolamento e la legislazione previgente
L'obiettivo finale del nuovo regolamento unico edilizio è quello di semplificare la vita a enti locali, addetti ai lavori (professionisti e imprese) e cittadini. Il documento si compone di tre elementi:
- lo schema di regolamento vero e proprio;
- l'Allegato A con le 42 definizioni uniche standardizzate;
- l'Allegato B con la lista delle 117 norme nazionali che incidono sull'attività edilizia.
Il regolamento viene infine completato dal testo dell'accordo istituzionale, dove vengono precisati gli impegni e i compiti delle amministrazioni per l'attuazione. Importante: in questo accordo, è evidenziato che le previsioni degli strumenti urbanisitici vigenti continuano ad essere regolate dal piano adottato alla data di sottoscrizione del presente accordo. In pratica, non c'è nessun tipo di impatto o conseguenza del nuovo regolamento edilizio unico su PRG approvati o adottati.
Non solo. Se al momento dell'accordo sono in vigore i "termini perentori" per adeguare i PRG, il recepimento deve avvenire entro lo stesso termine, secondo le modalità di gestione della fase transitoria definite dalle regioni.
Inadempienze? Tutto tace
Non è previsto nessun tipo di sanzione, messa in mora o subentro sull'eventuale inadempienza delle regioni, ma soprattutto dei comuni. Forse qualche novità in merito sarà inserita nella riunione tecnica del 3 ottobre, probabilmente un'automatica entrata in vigore degli standard e delle norme statali in caso di immobilismo del comune.
A proposito delle norme nazionali: è evidente che a causa del recepimento delle stesse, da parte dei vari comuni, in modo episodico e disordinato, con conseguente diversità nei regolamenti, sarà necessaria una certosina operazione di 'pulizia'. Per sbrogliare la matassa, i nuovi regolamenti richiameranno, per tutto ciò che è materia normativa sovraordinata, l'Allegato B.