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Offerta economicamente più vantaggiosa: le linee guida definitive

L'Anac conferma l'impianto del testo approvato in prima battuta con alcune novità: le stazioni appaltanti devono motivare con rigore la scelta di assegnare gli affidamenti al prezzo più basso

L'Anac conferma l'impianto del testo approvato in prima battuta con alcune novità: le stazioni appaltanti devono motivare con rigore la scelta di assegnare gli affidamenti al prezzo più basso
 
L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha pubblicato le linee guida definitive relative all'offerta economica più vantaggiosa (Oepv) del Nuovo Codice Appalti (d.lgs 50/2016), secondo provvedimento di attuazione dopo quello sui servizi di Ingegneria e Architettura. Contestualmente, l'Anac ha messo a disposizione anche la relativa relazione AIR.
 
Il testo 'primigenio', quello licenziato in prima battuta in estate e inviato a Consiglio di Stato e Commissioni parlamentari per i pareri di rito, è stato confermato con alcune novità di rilievo, tra le quali:
 
  • miglior chiarimento sul fatto che le stazioni appaltanti devono motivare con rigore la scelta di assegnare gli appalti al prezzo più basso, in deroga alla regola generale che indica come metodo preferito l'offerta più vantaggiosa (prezzo/qualità), dimostrando che in tal modo non si avvantaggia un particolare fornitore;
  • indicazioni più precise sulla scelta dei criteri di valutazione delle offerte diversi dal prezzo e sul peso da attribuire a ciascuna variabile;
  • possibilità, in sede di valutazione offerte, di prendere in considerazione anche criteri di natura soggettiva come il rating di legalità, ma non ammissibilità, come oggetto di valutazione, dei requisiti di partecipazione posseduti da tutti i concorrenti, o delle condizioni minime - incluso il prezzo – con cui i lavori, servizi o forniture devono essere realizzati
  • il peso dato agli elementi di natura soggettiva o premiante dovrà essere limitato.
Tra i contratti che devono sempre essere aggiudicati sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3 del Codice, rientrano anche i servizi di ingegneria e architettura nonché gli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo superiore a 40.000 euro.