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La concessione edilizia è solo per il proprietario totale

Per il Consiglio di Stato, il soggetto legittimato alla richiesta della concessione edilizia è quello che ha la totale disponibilità del bene e non, quindi, il proprietario ‘pro quota’, In caso di comproprietà di più soggetti, è necessaria una domanda congiunta

Per il Consiglio di Stato, il soggetto legittimato alla richiesta della concessione edilizia è quello che ha la totale disponibilità del bene e non, quindi, il proprietario ‘pro quota’, In caso di comproprietà di più soggetti, è necessaria una domanda congiunta

Il titolo abitativo, ossia la concessione edilizia, non è riconoscibile al semplice proprietario ‘pro quota’, ossia il comproprietario di un immobile. Ai fini della legittima richiesta e quindi anche del rilascio, serve colui che ha la totale disponibilità del bene, ossia l’intera proprietà.
Il principio è esposto dalla sentenza 3823/2016 del Consiglio di Stato, pubblicata lo scorso 7 settembre, che ha motivato la precisazione partendo dal presupposto che, diversamente, “il contegno tenuto” dal proprietario pro quota “potrebbe pregiudicare i diritti e gli interessi qualificati dei soggetti con cui condivida la propria posizione giuridica sul bene oggetto di provvedimento”.
Pertanto, se un immobile ha una pluralità di proprietari, la domanda di rilascio di titolo edilizio dovrà pervenire congiuntamente da parte di tutti i proprietari, “potendosi ritenere d’altra parte legittimato alla presentazione della domanda il singolo comproprietario solo ed esclusivamente nel caso in cui la situazione di fatto esistente sul bene consenta di supporre l’esistenza di una sorta di cd. pactum fiduciae intercorrente tra i vari comproprietari”. Senza questa condizione, il titolo edilizio non può ne essere richiesto ne rilasciato.

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