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Formazione professionale: gli architetti inadempienti rischiano la sospensione dall'ordine

La mancata acquisizione di tutti i 60 crediti formativi professionali (CFP) previsti per il primo triennio sperimentale (2014-2016) può comportare dalla censura alla sospensione dell’architetto inadempiente dall'Ordine, con cancellazione dalla Cassa (Inarcassa) di previdenza per il periodo della sanzione

Architetti, attenzione alla formazione continua. Se la si 'salta', si rischia la sospensione dall'Ordine professionale con conseguente cancellazione dalla cassa di previdenza per il periodo della sanzione.

A stabilirlo è il Consiglio Nazionale degli Architetti (CNAPPC), che, come specificato nella circolare 104/2016, nella seduta del 7 settembre 2016 ha approvato:

  • l'introduzione delle sanzioni per il mancato aggiornamento (modificando l’articolo 9 del Codice Deontologico);
  • la proposta di introdurre l’obbligo di recuperare nel triennio successivo i CFP non acquisiti nel triennio di riferimento (modificando il Regolamento dell'Ordine per l’Aggiornamento e lo Sviluppo Professionale Continuo).

La mancata acquisizione di tutti i 60 crediti formativi professionali (CFP) previsti per il primo triennio sperimentale (2014-2016) può comportare fino alla sospensione dall'ordine.

Sanzioni per mancata formazione continua
Entrando nello specifico, le sanzioni, di due tipi diversi, riguardano:

- la mancata acquisizione dei CFP fino al 20%, che determina la censura, cioè una dichiarazione formale delle mancanze commesse e del biasimo incorso, notificata all'iscritto per mezzo dell'ufficiale giudiziario dell'Ordine;
- la mancata acquisizione di un numero di crediti superiore al 20%, che comporta la sospensione dell’architetto dall'Albo professionale, da calcolarsi nella misura di un giorno di sospensione per ogni credito formativo mancante e cessazione dell'attività professionale per un determinato periodo

Sospensione dall'albo: le conseguenze
Impedisce lo svolgimento dell'attività professionale e ha delle conseguenze anche a livello previdenziale: Inarcassa infatti evidenzia in una nota informativa che “l’iscrizione a Inarcassa è obbligatoria per tutti gli Ingegneri e gli Architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità. La sospensione dall’Albo impedisce di fatto l’esercizio della professione e fa perdere, seppur temporaneamente, uno dei requisiti di iscrivibilità a Inarcassa”. Quindi il professionista viene cancellato da Inarcassa dal giorno della sospensione, "per tutto il periodo determinato dall’organo consiliare dell’Ordine.

Si evidenzia, per completezza, che la sospensione dall'albo, in caso di mancata acquisizione dei crediti formativi triennali, è una procedura sanzionatoria che sta in campo all'Ordine professionale di appartenenza e non ad Inarcassa: la cancellazione dai ruoli previdenziali è riflesso della sospensione dell'esercizio della libera professione, valutata e disposta dagli organi consiliari dell'ordine. 

Formazione Architetti: le modifiche al regolamento
Tra le principali, si segnalano:

  • l’obbligo del recupero nel triennio successivo dei CFP non acquisiti nel triennio di riferimento;
  • la conferma del limite minimo dei 60 CFP e la verifica dell’adempimento dell’obbligo su base triennale per i prossimi trienni;
  • la conferma di poter esonerare l’iscritto dallo svolgimento dell’attività di aggiornamento, nei casi previsti dalle linee guida (maternità, malattia, infortunio ecc).

Tali modifiche avranno validità dal 1 gennaio 2017 ma, per l'efficacia, servirà il parere favorevole del Ministero di Giustizia.

 

 

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