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Opere superspecialistiche, ci siamo: ok del Consiglio di Stato

Forniti, da parte del MIT, adeguati elementi istruttori sull'elenco delle opere superspecialistiche in merito alle osservazioni e proposte di modifica precedentemente sollevate da ANCE e Finco

Forniti, da parte del MIT, adeguati elementi istruttori sull'elenco delle opere superspecialistiche in merito alle osservazioni e proposte di modifica precedentemente sollevate da ANCE e Finco

Buona la seconda. L’elenco delle opere superspecialistiche previsto dal decreto del MIT recante “individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell’articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” è stato avvallato con parere positivo dal Consiglio di Stato (n.2189 del 21 ottobre).

Dopo la bocciatura dello scorso 21 settembre, quando Palazzo Spada aveva fermato tutto chiedendo al MIT di fornire elementi istruttori adeguati sulle osservazioni e proposte avanzate da ANCE e Finco, arriva quindi il via libera.

Il motivo è, appunto, l’arrivo dei sopracitati elementi. Il decreto reca la disciplina delle opere c.d. superspecialistiche per le quali "non è ammesso l’avvalimento, qualora il loro valore superi il dieci per cento dell’importo totale dei lavori e per le quali … l’eventuale subappalto non può superare il trenta per cento delle opere”, individuando in particolare l’elenco di tali opere (art. 2) e i “requisiti di specializzazione” che devono essere posseduti per l’esecuzione delle opere in questione (art. 3).

I chiarimenti del MIT
Il MIT ha fornito i chiarimenti richiesti da Palazzo Spada con la nota 37559 del 7 ottobre 2016, specificando che sulle richieste di modifica avanzate dalla Finco (concernenti le categorie che sarebbero meritevoli d’inserimento nell’elenco di cui al decreto in esame, con i relativi requisiti di qualificazione) il MIT ha evidenziato che tali richieste “vanno nella direzione diametralmente opposta a quella rappresentata dall’Ance”, in quanto volte ad una “rivisitazione in aumento” delle categorie di opere superspecialistiche.

Da qui il non accoglimento di tali rilievi poiché l’elencazione già recata dall’art.12 del decreto legge 47/2014 sarebbe fondata su “criteri oggettivi ed indicativi del livello di specializzazione richiesto per le opere riconducibili alle singole categorie” sia in considerazione della circostanza che le ulteriori categorie di opere di cui la Finco ha richiesto l’introduzione nell’ambito dell’art. 2 sarebbero “caratterizzate da una minor complessità tecnica” rispetto a quelle individuate dal decreto

Il parere favorevole del Consiglio di Stato
La Sezione consultiva del Consiglio di Stato ha quindi condiviso la scelta del MIT di:

  • a) ribadire l’elenco delle opere superspecialistiche già recato dalle previgenti disposizioni, e ciò in considerazione del fatto che in attesa della predisposizione da parte dell’ANAC del sistema unico di qualificazione di cui all’art. 84 del Codice non sarebbe utile “provocare disallineamenti e disfunzioni rispetto al vigente sistema di qualificazione”;
  • b) sottoporre l’atto normativo ad un periodo di monitoraggio di dodici mesi all’esito del quale si procederà “all’aggiornamento” del suo contenuto, e ciò sia in ragione della circostanza che il contesto normativo nel quale si inserisce il decreto potrebbe mutare a seguito della definizione, da parte dell’Anac, del sistema unico di qualificazione degli operatori economici previsto dall’art. 84 del Codice, sia in considerazione del fatto che tale previsione potrebbe risultare utile al fine di superare le problematiche paventate dalle associazioni di settore nel corso del procedimento prodromico alla stesura dello schema de quo (art. 4 dello schema).