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Edifici vincolati, quali competenze per i lavori? La richiesta chiarimenti del CNI 

In una nota/circolare inviata a Mibact, il CNI chiede di chiarire in modo definitivo gli ambiti in cui gli ingegneri possono intervenire quando si opera su edifici vincolati e di particolare pregio storico-artistico

In una nota/circolare inviata a Mibact, il CNI chiede di chiarire in modo definitivo gli ambiti in cui gli ingegneri possono intervenire quando si opera su edifici vincolati e di particolare pregio storico-artistico

Una definitiva regolamentazione normativa delle tipologie di intervento attuabili sugli edifici vincolati. E' quanto richiesto dal CNI, con la nota/circolare 818/2016 del 28 ottobre, al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (Mibact).

Nella circolare (che comprende anche alcuni documenti tecnici allegati) , all'interno della quale si fa pure il punto sulla situazione, elencando le norme e le sentenze favorevoli agli ingegneri, il CNI sottolinea che la possibilità per gli ingegneri di occuparsi di edifici vincolati è sancita dall’art. 52 del Regolamento per le professioni di Ingegnere e di Architetto, dove si afferma che la parte tecnica delle opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico può essere compiuta da entrambe le tipologie di professionista.

Secondo il CNI, che fa presente alcune pronunce giunte a riconoscere uno spazio di intervento alla figura professionale dell’ingegnere (seppur su edifici vincolati) allorché si tratti o di lavori che sono in prevalenza rivolti all'adeguamento impiantistico dell'edificio o che non incidono/riguardano i profili estetici e di rilievo culturale dell'edificio, “attraverso una corretta definizione ed individuazione del concetto di ‘parte tecnica’, di competenza dei professionisti Ingegneri si può giungere a risultati soddisfacenti e di tutto rilievo nel percorso di riconoscimento del ruolo e della professionalità degli Ingegneri civili e ambientali”.

Inoltre, nel documento si fa riferimento alla direttiva europea 85/384/CE, che dà la possibilità di intervenire sugli edifici vincolati agli ingegneri civili, qualora in possesso di una formazione analoga a quella di architetto.