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Modificate le agevolazioni per le start up innovative

In relazione agli incentivi fiscali per gli investimenti in start up e PMI innovative, sono tante le novità in arrivo con la legge di Bilancio 2017. Le nuove norme non sono di applicazione immediata, ma la loro efficacia è subordinata all’autorizzazione della Commissione UE che dovrà essere richiesta a cura del Ministero dello sviluppo economico.

A cura di EUROCONFERENCE - Articolo di Giovanna Greco

In relazione agli incentivi fiscali per gli investimenti in start up e PMI innovative, sono tante le novità in arrivo con la legge di Bilancio 2017. Le nuove norme non sono di applicazione immediata, ma la loro efficacia è subordinata all’autorizzazione della Commissione UE che dovrà essere richiesta a cura del Ministero dello sviluppo economico. L’obiettivo è quello di dare impulso agli investimenti in capitale di rischio in queste particolari tipologie di imprese. Sostanzialmente, quindi, la legge di Bilancio 2017 modifica la normativa sulle agevolazioni fiscali agli investimenti in start up e PMI innovative.
Le modifiche previste riguardano numerosi profili:

  • durata delle agevolazioni: da temporanee diventano permanenti. Ai sensi dell’articolo 29 del D.L. 179/2012, infatti, gli incentivi agli investimenti in start up e PMI innovative sono limitati agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016;
  • misura dell’agevolazione: dal 2017 aumenterà al 30% con aliquota unica per gli investimenti delle persone fisiche, delle persone giuridiche e in start-up innovative a vocazione sociale o del settore energetico. In particolare, secondo l’attuale formulazione, le intensità degli incentivi variano a seconda dei soggetti che effettuano gli investimenti. Per i soggetti passivi IRPEF, l’agevolazione consiste in una detrazione dall’imposta lorda pari al 19% dei conferimenti rilevanti effettuati, mentre i soggetti passivi IRES possono godere di una deduzione dal proprio reddito complessivo pari al 20% degli investimenti rilevanti effettuati. Ovviamente, le percentuali salgono rispettivamente al 25%, per le persone fisiche, e al 27%, per le persone giuridiche, nel caso di investimenti in start-up a vocazione sociale o in start-up innovative che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico;
  • importo massimo di investimento ammissibile: per le persone fisiche raddoppierà. Infatti, il limite massimo dell’investimento su cui calcolare la detrazione passerà dagli attuali 500.000 a un milione di euro. Tale novità riguarderà solamente i soggetti IRPEF che effettueranno gli investimenti in start up e PMI innovative. Nulla varia invece per i soggetti passivi IRES per i quali l’ammontare massimo degli investimenti ammissibile in ciascun periodo di imposta resta fermo a 1,8 milioni di euro.

Come disposto dagli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio, nella legge di Bilancio 2017 viene esplicitamente previsto che, a decorrere dal 2015, per non incorrere nella decadenza delle agevolazioni, gli investimenti devono essere mantenuti per 3 anni. È opportuno evidenziare che l’incremento da 2 a 3 anni del periodo obbligatorio in cui mantenere l’investimento è stato già previsto e disciplinato dal D.M. 25 febbraio 2016, che ha stabilito le disposizioni attuative in merito alle start-up. Il diritto all’agevolazione decade se, entro 3 anni dalla data in cui rileva l’investimento, si verifica una delle seguenti cause:

  • la riduzione di capitale sociale, nonché la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote, delle start-up innovative o delle società che investono prevalentemente in start-up innovative e le cui quote non siano quotate su un mercato regolamentato;
  • il recesso o l’esclusione degli investitori;
  • la cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni ricevute in cambio degli investimenti, inclusi gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e i conferimenti in società;
  • la perdita, da parte della start up innovativa, di uno dei requisiti richiesti per la qualifica di start up Non costituiscono invece causa di decadenza la perdita dei requisiti previsti dall’articolo 25, comma 2, del D.L. 179/2012 da parte della start up innovativa dovuta alla scadenza dei 5 anni dalla data di costituzione o del diverso termine indicato dal secondo periodo del comma 3 dello stesso articolo 25, al superamento della soglia di valore della produzione annua pari a 5.000.000 di euro o alla quotazione su un sistema multilaterale di negoziazione.

Con la legge di Bilancio 2017 viene in parte modificata anche la disciplina degli incentivi per gli investimenti nel capitale sociale delle PMI innovative, dettata dal Decreto Investment Compact (commi 9 e 9 bis dell’). Nello specifico viene eliminata la distinzione tra investimenti in PMI innovative che operano sul mercato da meno di 7 anni dalla loro prima vendita commerciale e in PMI innovative che operano da più di 7 anni.
Infine, è necessario rammentare che, ai sensi del comma 12-bis del D.L. 3/2015, le modalità di attuazione delle agevolazioni dovranno essere disciplinate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, in accordo con il Ministero dello sviluppo economico, da emanare dopo l’autorizzazione della Commissione europea.