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Autorizzazione paesaggistica anche per il parcheggio interrato

Consiglio di Stato: anche le costruzioni interrate devono essere autorizzate al pari delle costruzioni fuori terra quando siano oggetto di nuove opere, e restano soggette a tutti i divieti e limiti

La realizzazione di un parcheggio interrato comporta comunque un'alterazione dell'aspetto visibile dei luoghi attraverso le necessarie opere complementari fuori terra (come, ad esempio, l'accesso e le prese d'areazione) per le quali si pone un problema di compatibilità paesaggistica. Per questo motivo, è necessaria una specifica autorizzazione.

Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza 889/2017, che richiamando due precedenti pronunce della sezione, evidenzia in modo chiaro l'impossibilità di concedere una sanatoria per i lavori "realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica", che abbiano comunque determinato “creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati”.

Il riferimento normativo è l'art.167 comma 2 lettera a) del d.lgs. 42/2004, che non distingue fra costruzioni fuori terra e costruzioni interrate o seminterrate. "Se ne ricava, in base alla comune logica, un principio di generale rilevanza paesaggistica anche delle costruzioni di questo tipo, che devono quindi essere autorizzate al pari delle costruzioni fuori terra quando siano oggetto di nuove opere, restando soggette a tutti i divieti e limiti", conclude il Consiglio di Stato.

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