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APE: ingegneri A e B abilitati di default, nessun corso obbligatorio

Attestato di prestazione energetica: il CNI chiarisce in una circolare che gli ingegneri laureati secondo il vecchio ordinamento e gli ingegneri iscritti nella sezioni civile e ambientale e industriale sono automaticamente abilitati alla redazione dell'APE Edifici

Non c'è nessun obbligo di frequentazione di corsi di formazione per la relazione dell'APE (attestato di prestazione energetica) per gli ingegneri iscritti all'albo nei settori civile e industriali (classe A e B) sia con laurea triennale sia con laurea magistrale. L'importante chiarimento arriva da una circolare del CNI in risposta al parere della regione Lazio sui soggetti abilitati alla redazione dell'Ape e dove si specifica anche che è invece necessario frequentare i corsi di formazione per gli ingegneri iscritti all'albo classe C dell'informazione (qui il documento integrale allegato alla circolare).

Riferimento cardine: DPR 75/2013
Tramite il provvedimento, sono state introdotte due categorie: tecnici già abilitati alla certificazione energetica senza necessità di frequentare corsi di formazione e tecnici potenzialmente abilitati, ma che per diventarlo debbono frequentare un corso.

Il CNI ricorda che per quanto concerne “gli ingegneri iscritti all'albo in possesso di laurea conseguita secondo il nuovo ordinamento, sono legittimati a svolgere l'attività di redazione dell'attestato di prestazione energetica coloro che hanno conseguito una laurea compresa fra le classi elencate nel dpr n. 75/2013, così come integrato con la legge 9/2014”. Inoltre, “tra dette classi esistono sia lauree riconducibili al settore a) civile ed ambientale di cui al dpr 5 giugno 2001, n. 328 sia altre lauree riconducibili al settore b) industriale”.

Per quel che riguarda gli Ingegneri iscritti all’albo del settore c) dell’informazione, la circolare evidenzia che “ai fini dell'abilitazione alla redazione dell'Ape sembrerebbe invece necessario frequentare il corso di formazione, non essendo comprese tra le proprie abilitazioni professionali né la progettazione di edifici né la progettazione degli impianti asserviti agli edifici stessi”.

Conclusione finale
Per quel che riguarda gli ingegneri iunior, iscritti ai settori a) e b), per il CNI non è necessario "frequentare alcun corso di formazione e che gli stessi siano abilitati alla redazione dell'APE con l'unica esclusione di situazioni che si riferiscano ad edifici o impianti particolarmente complessi”.

In conclusione, il CNI ritiene che "non sussista l'obbligo di frequentazione di alcun corso di formazione per tutti gli ingegneri iscritti all'albo nei settori a) e b), sia con laurea triennale sia con laurea magistrale, mentre invece appare necessario frequentare i corsi di formazione per gli ingegneri iscritti all'albo nel settore c). È comunque ferma intenzione del Consiglio Nazionale proseguire nell'opera di stimolo e proposta, al fine di giungere al più presto ad una completa rivisitazione del dpr 75/2013, anche ai fini di una necessaria armonizzazione con le norme sulle competenze professionali”.

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