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Correttivo Appalti, semaforo verde con osservazioni dal Consiglio di Stato. Cantone perplesso

Correttivo Appalti: Palazzo Spada da il via libera con diverse osservazioni. Bocciate le due novità sulle concessioni, espressi rilievi sulle nuove deroghe all'assegnazione congiunta di progettazione e lavori (appalto integrato) e sull'estensione dei limiti al subappalto

Seppur a fatica, il Correttivo Appalti si avvicina alla 'dead-line' del 19 aprile (giorno dell'approvazione finale) incassando un doppio ok da Consiglio di Stato e Conferenza Unificata. In particolare, Palazzo Spada con un parere lunghissimo ha dato il via libera al Correttivo presentando però diverse osservazioni, e partendo dal presupposto che le modifiche al codice, varato solo un anno fa, intervengono "in un periodo troppo breve di applicazione delle nuove regole".

Antefatto: le preplessità di Raffaele Cantone n.1 Anac
Peraltro, l'osservazione è più o meno la stessa avanzata dal presidente dell'Anac Raffaele Cantone nella recentissima audizione alla Camera: “un errore prevedere un termine annuale al correttivo; era un termine che già appariva inappropriato e si sapeva che non si sarebbe potuto verificare dopo solo un anno un codice che è peraltro entrato in vigore pienamente per una piccolissima parte”. Per Cantone, insomma, sarebbe stato molto meglio una revisione più lunga, a tre anni: per questo il n.1 dell’Anticorruzione ha proposto una proroga con decreto-legge del termine contenuto nella delega (ovverosia il 19 aprile), proposta peraltro accolta da Ermete Realacci, presidente della Commissione Ambiente.

Per Cantone, tra l’altro, Correttivo non è termine giusto poiché si tratta di “un nuovo codice: grosse perplessità sono state espresse su appalto integrato, verifiche sulle varianti, DURC di congruità, consorzi stabili e verifiche sotto i 40 mila euro.

Consiglio di Stato: no innalzamento tetto massimo concessioni, no rimozione limiti al subappalto, no all’appalto integrato in combinato disposto col prezzo più basso
Il parere è 'pesante', perché non polemizza ma di fatto 'stronca' il Correttivo definendolo incompleto e soprattutto frettoloso. In ogni caso, nel documento di riassunto al testo sono contenute le osservazioni principali in merito alle disposizioni di rilievo.

Prima di tutto, secondo Palazzo Spada non essendo stato completato il quadro degli atti attuativi, una buona parte del codice non ha ancora avuto pratica applicazione, e non è stato possibile cogliere a pieno le criticità applicative da correggere. Questo limite si coglie nella scheda VIR (verifica di impatto della regolazione) che appare spesso lacunosa perché non analizza le criticità applicative sulla base di un lasso temporale e dati statistici sufficienti. Vediamo le osservazioni principali:

PROGETTI E PROGETTISTI

  • Deve esservi un coordinamento, rimesso al livello politico, tra i prezziari regionali per i lavori pubblici e i prezzi standard determinati dall’ANAC.
  • Deve esservi maggiore chiarezza sul criterio di scomputo dei costi della manodopera dal costo dell’appalto soggetto a ribasso d’asta.
  • Vanno valorizzate le professionalità interne alle pubbliche amministrazioni, fissando la priorità della progettazione interna rispetto a quella esterna, già prevista dal codice del 2006.
  • Va riconsiderata l’introduzione dell’obbligo, per i progettisti dipendenti pubblici, di iscrizione all’Ordine professionale, in assenza di una riflessione più ampia di carattere ordinamentale, sulla legge professionale.
  • Non può imporsi in modo cogente alle stazioni appaltanti l’utilizzo degli onorari professionali approvati con decreto ministeriale.

CONTRATTI SOTTO SOGLIA

  • Un numero minimo troppo alto di imprese da invitare rischia di vanificare le esigenze di semplificazione.
  • In nome della celerità e semplificazione non può essere sacrificata la necessità di un rigoroso controllo sull’assenza di condanne penali e interdittive antimafia per
  • l’affidatario di contratti sotto soglia.


QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI

  • I casi di stazioni appaltanti qualificate ex lege sono tassativi e non vanno ampliati.
  • Anche le articolazioni territoriali di una stazione appaltante qualificata devono avere un’organizzazione proporzionata e dedicata, per poter gestire gare di appalto.


QUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

  • La qualificazione deve essere affidata ad un vero e proprio regolamento e non a linee guida.
  • La qualificazione non deve essere cartolare ma effettiva: può essere attribuita per prestazioni effettivamente eseguite, in un arco temporale ragionevole.
  • Nei consorzi, e in caso di subappalto, occorre evitare di attribuire la qualificazione per prestazioni non eseguite in proprio.
  • Appare irragionevole attribuire la qualificazione per esperienze pregresse molto remote nel tempo, salva la possibilità di una disciplina transitoria per esigenze
  • congiunturali.
  • Il rating di impresa va meglio coordinato con quello di legalità, anche in relazione alla funzione premiale di entrambi.
  • La gratuità del soccorso istruttorio, voluta dalla legge delega, non esclude la possibilità che sia addossato al concorrente il costo del servizio, anche in funzione di deterrenza di condotte negligenti.


GARANZIE

  • E’ corretto prevedere esoneri e riduzioni delle garanzie per contratti sotto i 40.000 euro per agevolare le piccole e medie imprese, ma va stabilito se il beneficio è cumulabile o no con altri in tema di garanzie.
  • E’ corretto ripristinare il vincolo di solidarietà tra garanti e l’escussione della garanzia anche in caso di fatto meramente colposo dell’aggiudicatario.


AGGIUDICAZIONE AL PREZZO PIU’ BASSO E OFFERTE ANOMALE

  • Fermo il rispetto della delega che privilegia l’aggiudicazione secondo criteri qualitativi rispetto all’aggiudicazione al prezzo più basso, quest’ultima non può prescindere da un corretto progetto esecutivo.
  • Consentire, in nome dell’urgenza, l’appalto integrato in combinato disposto con il prezzo più basso, potrebbe tradire gli obiettivi della riforma degli appalti, quanto a qualità delle prestazioni e divieto di varianti.
  • Il sorteggio del criterio di determinazione della soglia di anomalia è utile a fugare il rischio di collusioni nelle gare aggiudicate al prezzo più basso.
  • Il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, a sua volta, richiede stazioni appaltanti qualificate, e può presentare il rischio di un’eccessiva discrezionalità non facilmente controllabile.
  • Non va elevata la soglia di individuazione delle offerte anomale.
  • Non vanno introdotti automatismi eccessivi nell’esclusione delle offerte anomale, in ogni caso preclusi per gli appalti di interesse transfrontaliero.


SUBAPPALTO

  • Considerate le specificità del contesto nazionale, è preferibile non rimuovere gli attuali limiti al subappalto, nonostante le direttive in astratto lo consentano.
  • I casi di terna obbligatoria dei subappaltatori devono essere stabiliti dal codice e non rimessi totalmente alle stazioni appaltanti.
  • Vanno fissati senza automatismi assoluti i casi in cui può essere vietato il subappalto in favore di un originario concorrente alla gara, demandando preferibilmente a linee guida dell’ANAC i criteri orientativi della discrezionalità delle stazioni appaltanti.
  • Vanno fissati limiti chiari all’utilizzo dei lavori subappaltati per la qualificazione dell’appaltatore.


CONCESSIONI E CONCESSIONI AUTOSTRADALI

  • Non può essere elevata dal 30% al 49% la percentuale del concorso pubblico al rischio del concessionario, né quella dei contratti di partenariato pubblico-privato (PPPC).
  • Non possono essere previste deroghe agli obblighi di esternalizzazione dei concessionari autostradali, per le manutenzioni ordinarie e gli affidamenti di importo inferiore a 150.000 euro, perché in contrasto con la legge delega.
  • Va rispettato anche nella sostanza il principio di delega che richiede il tempestivo avvio delle gare in relazione alle concessioni autostradali scadute o in scadenza e per l’effetto, entro il termine massimo assegnato, i bandi di gara vanno non solo predisposti, ma pubblicati

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